(Allegato-art. 24)
         Art. 24 - Strutture per la ricerca e la formazione 
 
1. Per adempiere alle proprie funzioni  istituzionali,  l'Universita'
si articola  in  Dipartimenti  ed,  eventualmente,  in  strutture  di
raccordo denominate Scuole. 
2. I Dipartimenti costituiscono la struttura fondamentale in  cui  si
articola l'Universita' per svolgere le proprie  funzioni  nell'ambito
della ricerca e della didattica. Essi costituiscono le  strutture  di
appartenenza dei docenti. Ad ogni  Dipartimento  sono  attribuite  le
funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca, delle  attivita'
didattiche e formative relative  a  classi  di  laurea  e  di  laurea
magistrale, a corsi di dottorato di  ricerca  e  ad  altre  attivita'
formative,  nonche'  allo   svolgimento   delle   attivita'   rivolte
all'esterno ad esse correlate o accessorie. 
3. Le Scuole sono strutture alle quali sono assegnate le funzioni  di
coordinamento delle attivita' didattiche e formative dei Dipartimenti
che vi partecipano. 
4.  I  servizi  bibliotecari  dell'Universita'  sono  erogati   dalle
Biblioteche di area, integrate nel Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
5.  Per  organizzare  e  svolgere  progetti  di  ricerca,   attivita'
integrative e di  supporto  all'offerta  formativa  dell'Universita',
nonche'  attivita'  di  servizio  alla  didattica,  alla  ricerca   e
all'amministrazione, possono  essere  costituite  adeguate  strutture
denominate Centri. 
6. Ogni  struttura  e'  gestita  sulla  base  di  un  regolamento  ed
organizza le proprie funzioni ed attivita' in conformita' ai principi
del presente Statuto, nonche' a quelli di semplificazione, efficienza
e qualita'.