Art. 24 - Strutture per la ricerca e la formazione 1. Per adempiere alle proprie funzioni istituzionali, l'Universita' si articola in Dipartimenti ed, eventualmente, in strutture di raccordo denominate Scuole. 2. I Dipartimenti costituiscono la struttura fondamentale in cui si articola l'Universita' per svolgere le proprie funzioni nell'ambito della ricerca e della didattica. Essi costituiscono le strutture di appartenenza dei docenti. Ad ogni Dipartimento sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca, delle attivita' didattiche e formative relative a classi di laurea e di laurea magistrale, a corsi di dottorato di ricerca e ad altre attivita' formative, nonche' allo svolgimento delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. 3. Le Scuole sono strutture alle quali sono assegnate le funzioni di coordinamento delle attivita' didattiche e formative dei Dipartimenti che vi partecipano. 4. I servizi bibliotecari dell'Universita' sono erogati dalle Biblioteche di area, integrate nel Sistema Bibliotecario di Ateneo. 5. Per organizzare e svolgere progetti di ricerca, attivita' integrative e di supporto all'offerta formativa dell'Universita', nonche' attivita' di servizio alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione, possono essere costituite adeguate strutture denominate Centri. 6. Ogni struttura e' gestita sulla base di un regolamento ed organizza le proprie funzioni ed attivita' in conformita' ai principi del presente Statuto, nonche' a quelli di semplificazione, efficienza e qualita'.