Art. 26 - Organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca 1. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati dai Dipartimenti, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari di loro competenza. 2. Piu' corsi di dottorato di ricerca riferiti ad un ampio e omogeneo gruppo di settori scientifico-disciplinari, ovvero uno o piu' corsi di dottorato di ricerca facenti parte di una rete internazionale di formazione alla ricerca possono essere organizzati e gestiti da una Scuola Dottorale. La Scuola Dottorale coordina i corsi di dottorato di ricerca cui contribuiscono uno o piu' Dipartimenti, anche di altre universita' italiane e straniere. 3. L'Universita' provvede a disciplinare le modalita' di istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle Scuole Dottorali con apposito regolamento, allegato al Regolamento Didattico di Ateneo.