(Allegato-art. 26)
     Art. 26 - Organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca 
 
1. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati dai Dipartimenti, in
coerenza con i settori scientifico-disciplinari di loro competenza. 
2. Piu' corsi di dottorato di ricerca riferiti ad un ampio e omogeneo
gruppo di settori scientifico-disciplinari, ovvero uno o  piu'  corsi
di dottorato di ricerca facenti parte di una rete  internazionale  di
formazione alla ricerca possono essere organizzati e gestiti  da  una
Scuola Dottorale. La Scuola Dottorale coordina i corsi  di  dottorato
di ricerca cui contribuiscono uno o piu' Dipartimenti, anche di altre
universita' italiane e straniere. 
3. L'Universita' provvede a disciplinare le modalita' di  istituzione
e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e  delle  Scuole
Dottorali con apposito regolamento, allegato al Regolamento Didattico
di Ateneo.