(Allegato-art. 27)
                       Art. 27 - Dipartimenti 
 
1. I Dipartimenti sono le strutture di  appartenenza  dei  docenti  e
gestiscono,  coordinano,  programmano  e  promuovono  l'attivita'  di
ricerca, l'attivita' didattica e quella di formazione  alla  ricerca,
nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente, nonche' del  suo
diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di
utilizzare  le  apparecchiature  scientifiche  dell'Universita'.   In
particolare,  ai  Dipartimenti  sono  attribuite  tutte  le  funzioni
finalizzate allo svolgimento: 
a) della ricerca; 
b) delle attivita' didattiche e formative relative a classi di laurea
e a classi di laurea magistrale, nonche'  a  corsi  di  dottorato  di
ricerca; 
c) delle altre attivita' formative; 
d) di tutte le attivita' rivolte all'esterno correlate alla ricerca e
alla didattica o finalizzate alla valorizzazione  e  alla  diffusione
delle attivita' e delle competenze  dei  Dipartimenti  medesimi,  ivi
comprese le iniziative di partenariato, spin off e start up. 
2.  Ogni  Dipartimento  e'  istituito  sulla  base  di  un   progetto
scientifico  e  didattico-formativo,  corredato  da   un   piano   di
fattibilita'   e   di   funzionamento,   congruo   con   i    settori
scientifico-disciplinari  di  pertinenza  previsti  e  relativo  alle
attivita' che il Dipartimento si propone  di  svolgere.  Il  progetto
puo' indicare le eventuali partizioni interne del Dipartimento stesso
di cui al comma 12. Il progetto deve,  altresi',  indicare,  come  di
pertinenza del Dipartimento, almeno  una  classe  di  laurea  ed  una
classe   di   laurea   magistrale   che   comprendano    i    settori
scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento. 
Nel  progetto   devono   essere   indicati   l'elenco   dei   settori
scientifico-disciplinari di pertinenza ed, eventualmente, la Scuola a
cui il Dipartimento intende partecipare. 
3. Un Dipartimento puo' essere istituito se il numero complessivo  di
docenti ad esso appartenenti riferiti al triennio successivo alla sua
istituzione e' pari o  superiore  al  numero  minimo  previsto  dalla
normativa vigente. Nel valutare tale requisito si deve  tener  conto,
in riferimento al successivo triennio, delle  prevedibili  cessazioni
dal servizio e del programma  di  assunzioni  di  docenti  basato  su
disponibilita' finanziare  comprovate  e  definito  nel  progetto  di
istituzione del Dipartimento stesso. Nel caso in cui il numero  degli
appartenenti ad un Dipartimento istituito  scenda  al  di  sotto  del
minimo, il Consiglio di Amministrazione adotta  il  provvedimento  di
disattivazione del Dipartimento che non sia in grado di assicurare il
requisito di numerosita' prescritto dalla legge n. 240/2010  mediante
l'attuazione di un piano  triennale  di  sviluppo  dell'organico  del
personale docente. 
Il Dipartimento di nuova istituzione  deve  assicurare  in  media  la
copertura, da parte dei docenti ad esso  appartenenti,  del  50%  dei
crediti formativi universitari previsti quali attivita' formative  di
base e caratterizzanti  dagli  ordinamenti  didattici  dei  corsi  di
studio che, in base al  progetto  presentato,  dovrebbero  essere  di
pertinenza del Dipartimento. 
4.  I  settori   scientifico-disciplinari   di   pertinenza   di   un
Dipartimento sono quelli definiti  all'atto  della  sua  istituzione,
oltre ai settori scientifico-disciplinari di base  e  caratterizzanti
per le classi di laurea e di laurea  magistrale  di  sua  pertinenza,
cosi'   come   definiti   negli   ordinamenti   didattici    adottati
dall'Universita', quali settori omogenei al  progetto  scientifico  e
didattico-formativo del Dipartimento stesso. In relazione al progetto
istitutivo,  un  settore  scientifico-disciplinare  puo'  essere   di
competenza di piu' Dipartimenti. 
5. Un Dipartimento puo' proporre l'attivazione di un corso di  studio
appartenente  alle  classi  di  propria  pertinenza  o  di   un'altra
tipologia di offerta formativa di cui all'art. 25, comma  1,  congrua
con i settori scientifico-disciplinari di propria competenza. 
6. Il Dipartimento formula un piano triennale del personale  e  delle
altre risorse, in conformita'  con  il  documento  di  programmazione
triennale di Ateneo. In relazione al proprio piano di  programmazione
triennale, il Dipartimento presenta proposte di bandi di chiamata  di
professori e di selezione di ricercatori a tempo determinato e avanza
le relative proposte di chiamata. Ogni Dipartimento  puo'  presentare
tali proposte solo se riferite ai settori scientifico-disciplinari di
propria  pertinenza,  sostenendole  con  una   compiuta   motivazione
scientifica e didattica. 
7. I Dipartimenti, anche  sulla  base  delle  esigenze  espresse  dai
Collegi Didattici, ove costituiti,  assegnano  ogni  anno  i  compiti
didattici ai propri docenti, sentiti gli interessati e in  base  alle
competenze scientifico-disciplinari e  ad  un'equa  ripartizione  del
carico   didattico   complessivo.    In    presenza    di    esigenze
didattico-formative non soddisfatte dai compiti didattici  assegnati,
i Dipartimenti, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,  possono
conferire corrispondenti incarichi di  insegnamento  e  di  didattica
integrativa. 
8. I Dipartimenti  hanno  autonomia  regolamentare  e  organizzativa,
nonche'  autonomia  amministrativa,  gestionale  e  contrattuale  nei
limiti  previsti  dalla  legge  e  secondo   quanto   stabilito   dal
Regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   la
contabilita' e dagli altri  regolamenti  di  Ateneo.  Tali  autonomie
devono essere esercitate nel rispetto di criteri di funzionalita'  ed
efficienza 
9. In particolare, i Dipartimenti programmano e organizzano  le  loro
attivita' di ricerca in base agli obiettivi, alle  metodologie,  alle
risorse acquisite o acquisibili, ai risultati attesi. 
I Dipartimenti accompagnano la realizzazione dei propri  progetti  di
ricerca   mediante   azioni   di   monitoraggio   e   procedure    di
autovalutazione  definite  nei  propri  regolamenti.  I  Dipartimenti
favoriscono e incentivano la partecipazione  dei  gruppi  di  ricerca
interni a programmi di ricerca nazionali, europei e internazionali. 
10.  I  Dipartimenti,  nella  ripartizione  interna   delle   risorse
disponibili, devono  operare  secondo  le  indicazioni  definite  nei
programmi di sviluppo e con particolare riferimento alla  valutazione
dei risultati conseguiti, stimati secondo gli indicatori di risultato
adottati  a  livello  nazionale  e  internazionale  ed  eventualmente
integrati a livello di Universita'. 
11. I  Dipartimenti  svolgono,  nel  rispetto  dello  Statuto  e  dei
regolamenti di Ateneo, tutte le attivita' ritenute necessarie al piu'
efficace ed efficiente adempimento delle funzioni indicate  al  comma
1. 
12. Ai fini di cui al comma 10, ogni Dipartimento  puo'  proporre  al
Consiglio  di   Amministrazione,   previo   voto   favorevole   della
maggioranza  dei  componenti  del  Consiglio  di   Dipartimento,   di
costituire al suo interno partizioni, comunque denominate, qualora la
complessita' e una  significativa  consistenza  numerica  delle  aree
culturali e scientifiche presenti lo rendano opportuno. In ogni  caso
il numero dei docenti  afferenti  alla  partizione  non  puo'  essere
inferiore a 12. Tali  articolazioni  interne  dei  Dipartimenti  sono
dotate di autonomia amministrativa e  gestionale,  nei  limiti  delle
risorse assegnate al Dipartimento stesso e secondo  quanto  stabilito
dal Regolamento del Dipartimento. 
13. Il Dipartimento partecipa all'organismo di indirizzo  scientifico
della Biblioteca d'area di riferimento, secondo quanto stabilito  dal
Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
14.  Per  quanto  non  disciplinato  dallo  Statuto,  il  Regolamento
Generale  di  Ateneo  stabilisce  i  compiti  che   i   Dipartimenti,
nell'ambito delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  sono  tenuti  ad
assolvere nel quadro dell'organizzazione funzionale dell'Universita'.