Art. 28 - Organizzazione del Dipartimento 1. Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio; c) la Giunta; d) la Commissione Paritetica docenti-studenti se prevista in base a quanto stabilito dall'art. 31, comma 3. 2. Il Direttore: a) rappresenta il Dipartimento; b) presiede il Consiglio e la Giunta, predisponendone l'ordine del giorno; c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio; d) tiene i rapporti con gli organi centrali dell'Universita'; e) esercita il coordinamento tra tutte le attivita' del Dipartimento; f) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. 3. Il Direttore e' eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo appartenenti al Dipartimento. Le modalita' e le procedure di elezione del Direttore sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. 4. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento: a) il Direttore; b) i docenti appartenenti al Dipartimento; c) i rappresentanti del personale tab; d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio e ai corsi di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, i criteri per la definizione del numero di tale rappresentanza sono stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo; e) il Segretario Amministrativo, che partecipa alle sedute con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante; g) un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto. I Segretari Didattici, di cui al Regolamento Generale di Ateneo, nei Dipartimenti che gestiscono corsi di studio non raggruppati in Scuole partecipano al Consiglio di Dipartimento con voto consultivo sulle materie di propria competenza. 5. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite al Dipartimento, escluse le attribuzioni del Direttore e della Giunta. In particolare: a) elegge il Direttore; b) approva i regolamenti del Dipartimento; c) approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento; d) approva la programmazione triennale del Dipartimento; e) delibera in merito alle proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate; f) delibera affidamenti, contratti e supplenze in relazione agli incarichi didattici; g) esercita le funzioni conferite al Dipartimento, previste nell'art. 27; h) autorizza i professori di ruolo ed i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attivita' di ricerca; i) esercita tutte le altre funzioni previste dal Regolamento del Dipartimento, dal Regolamento Generale di Ateneo e dagli altri regolamenti di Ateneo. 6. La Giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore. La composizione della Giunta, la sua durata e le modalita' di costituzione sono stabilite dal Regolamento del Dipartimento. 7. Il Regolamento del Dipartimento stabilisce l'organizzazione della struttura, le modalita' del suo funzionamento, il numero e le modalita' di elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio e alla Giunta. 8. Il Dipartimento e' tenuto ad assolvere i compiti stabiliti dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, in riferimento alle attivita' didattiche e formative di propria competenza.