(Allegato-art. 28)
              Art. 28 - Organizzazione del Dipartimento 
 
1. Sono organi del Dipartimento: 
a) il Direttore; 
b) il Consiglio; 
c) la Giunta; 
d) la Commissione Paritetica docenti-studenti se prevista in  base  a
quanto stabilito dall'art. 31, comma 3. 
2. Il Direttore: 
a) rappresenta il Dipartimento; 
b) presiede il Consiglio e la Giunta,  predisponendone  l'ordine  del
giorno; 
c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio; 
d) tiene i rapporti con gli organi centrali dell'Universita'; 
e) esercita il coordinamento tra tutte le attivita' del Dipartimento; 
f) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi,
dello Statuto e dei regolamenti; 
g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite  dalle
leggi sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti
di Ateneo. 
3. Il Direttore e' eletto dal Consiglio tra  i  professori  di  ruolo
appartenenti al Dipartimento. Le modalita' e le procedure di elezione
del Direttore sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. 
4. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento: 
a) il Direttore; 
b) i docenti appartenenti al Dipartimento; 
c) i rappresentanti del personale tab; 
d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio  e  ai
corsi di dottorato di  ricerca  di  competenza  del  Dipartimento,  i
criteri per la definizione del numero  di  tale  rappresentanza  sono
stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo; 
e) il Segretario Amministrativo, che partecipa alle sedute  con  voto
consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante; 
g) un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto e  degli
assegnisti di ricerca, senza diritto di voto. 
I Segretari Didattici, di cui al Regolamento Generale di Ateneo,  nei
Dipartimenti che gestiscono corsi di studio non raggruppati in Scuole
partecipano al Consiglio di Dipartimento con  voto  consultivo  sulle
materie di propria competenza. 
5.  Il  Consiglio  esercita  tutte  le  attribuzioni   conferite   al
Dipartimento, escluse le attribuzioni del Direttore e  della  Giunta.
In particolare: 
a) elegge il Direttore; 
b) approva i regolamenti del Dipartimento; 
c) approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse  finanziarie
assegnate al Dipartimento; 
d) approva la programmazione triennale del Dipartimento; 
e) delibera in merito alle proposte  di  reclutamento  del  personale
docente e delle correlate chiamate; 
f) delibera affidamenti, contratti  e  supplenze  in  relazione  agli
incarichi didattici; 
g) esercita le funzioni conferite al Dipartimento, previste nell'art.
27; 
h) autorizza i professori di ruolo  ed  i  ricercatori  a  fruire  di
periodi di esclusiva attivita' di ricerca; 
i) esercita tutte le altre  funzioni  previste  dal  Regolamento  del
Dipartimento, dal  Regolamento  Generale  di  Ateneo  e  dagli  altri
regolamenti di Ateneo. 
6. La Giunta e' l'organo esecutivo  che  coadiuva  il  Direttore.  La
composizione  della  Giunta,  la  sua  durata  e  le   modalita'   di
costituzione sono stabilite dal Regolamento del Dipartimento. 
7. Il Regolamento del Dipartimento stabilisce l'organizzazione  della
struttura, le  modalita'  del  suo  funzionamento,  il  numero  e  le
modalita' di elezione delle rappresentanze in  seno  al  Consiglio  e
alla Giunta. 
8. Il Dipartimento e' tenuto ad assolvere i compiti  stabiliti  dalle
leggi vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, in
riferimento  alle  attivita'  didattiche  e  formative   di   propria
competenza.