(Allegato-art. 29)
                          Art. 29 - Scuole 
 
1. In relazione a criteri di affinita' scientifico-disciplinare ed in
vista  della  migliore   efficienza   organizzativa,   due   o   piu'
Dipartimenti possono sottoporre al Senato Accademico la  proposta  di
istituzione di una Scuola  di  cui  al  comma  3  dell'art.  24,  con
funzioni di coordinamento e razionalizzazione di tutte o parte  delle
attivita' didattiche. 
Il  Senato  Accademico  propone  al  Consiglio   di   Amministrazione
l'istituzione  di  una  Scuola,  su   iniziativa   dei   Dipartimenti
interessati. 
Il numero massimo  delle  Scuole  che  possono  essere  istituite  e'
determinato nel rispetto di quanto stabilito dall'art.  2,  comma  2,
lettera d) della legge n. 240/2010. 
2. La proposta di istituzione di una Scuola deve essere corredata  da
un  regolamento  redatto  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento
Generale di Ateneo. 
Nel definire le funzioni e l'organizzazione della Scuola, la proposta
motivata di istituzione si attiene ai  principi  di  semplificazione,
razionale   dimensionamento,   efficienza   ed   efficacia   e   deve
esplicitamente indicare l'impegno delle risorse  necessarie  al  buon
funzionamento della struttura. 
3. La Scuola coordina le  linee  di  programmazione  didattica  e  le
proposte di attivazione di specifiche tipologie di offerta  formativa
dei Dipartimenti, formulando agli organi centrali di governo pareri e
osservazioni in merito. 
Inoltre formula ai Dipartimenti ed agli organi  centrali  di  governo
pareri ed osservazioni in merito alle proposte  di  reclutamento  del
personale docente presentate dai Dipartimenti  in  essa  raggruppati.
Tali  pareri  e  osservazioni  valutano  la   compatibilita'   e   la
funzionalita'  della   proposta   di   reclutamento   rispetto   alla
programmazione didattica e  all'offerta  formativa  coordinata  dalla
Scuola stessa. 
4. La Scuola e' dotata di  autonomia  regolamentare,  nell'ambito  di
quanto previsto dal comma 2, eorganizzativa. E'  altresi'  dotata  di
autonomia  gestionale,  nei  limiti  stabiliti  dalla   legge,   come
precisati nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza
e la  contabilita'.  Tali  autonomie  devono  essere  esercitate  nel
rispetto di criteri di funzionalita' ed efficienza. 
5. La Scuola gestisce le risorse finanziarie, edilizie e di personale
ad essa destinate dai Dipartimenti che vi partecipano  e  sovrintende
alla gestione degli  spazi  destinati  alle  attivita'  didattiche  e
formative di competenza. 
6. Nel caso di Dipartimenti raggruppati in una Scuola, gli  eventuali
Collegi Didattici  e  gli  organismi  collegiali  che  coordinano  le
attivita'  didattico-formative  interdipartimentali  possono   essere
costituiti nell'ambito della Scuola. 
7. Per quanto non disciplinato dallo Statuto, il Regolamento Generale
di  Ateneo  stabilisce  i  compiti  che  le  Scuole  sono  tenute  ad
assolvere,     nel     quadro     dell'organizzazione      funzionale
dell'Universita'.