Art. 3 - Codice etico 1. L'Universita' adotta un Codice etico che stabilisce i valori fondamentali della comunita' universitaria. 2. Il Codice etico promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione dei doveri e delle responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e definisce le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale. 3. Il Codice etico e' adottato con delibera del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. 4. Le violazioni del Codice etico comportano, nel rispetto del principio di gradualita', l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - censura; - rinvio motivato delle delibere adottate in violazione del Codice etico; - revoca delle delibere adottate in violazione del Codice etico; - sospensione temporanea da cariche istituzionali; - revoca da cariche istituzionali. Il Rettore, sentita la Commissione Etica di cui al Codice etico, propone al Senato Accademico le sanzioni da adottare.