(Allegato-art. 30)
                Art. 30 - Organizzazione della Scuola 
 
1. Sono organi della Scuola: 
a) il Presidente; 
b) il Consiglio; 
c) la Commissione Paritetica docenti-studenti di cui all'art. 31. 
2. Il Presidente rappresenta la Scuola, presiede il  Consiglio  e  ne
predispone l'ordine del giorno. Il Presidente cura l'esecuzione delle
delibere del Consiglio ed esercita il coordinamento e la vigilanza su
tutte le attivita' della Scuola. 
3. Il Presidente e' eletto dai Consigli dei Dipartimenti  raggruppati
nella Scuola tra i professori afferenti agli stessi Dipartimenti.  Le
modalita' e le procedure di elezione del  Presidente  sono  stabilite
dal Regolamento Generale di Ateneo. 
4. Il Consiglio  esercita  tutte  le  attribuzioni  e  le  competenze
conferite alla Scuola dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. 
5. Il Consiglio e' composto da: 
a) il Presidente; 
b) i Direttori dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola; 
c) un numero di docenti, stabilito nel Regolamento della Scuola,  non
superiore  al  10%  dei  componenti  dei  Consigli  dei  Dipartimenti
raggruppati nella Scuola. I docenti vengono eletti dai componenti dei
Consigli dei Dipartimenti tra i componenti delle Giunte degli  stessi
o tra i Coordinatori dei Collegi Didattici o dei corsi  di  dottorato
di ricerca o di Scuola Dottorale; 
d) una rappresentanza elettiva degli studenti non  inferiore  al  15%
del numero dei componenti del Consiglio stesso; 
Il Segretario Didattico della Scuola partecipa alle sedute  con  voto
consultivo e  con  funzioni  di  segretario  verbalizzante;  altresi'
partecipa  a  titolo  consultivo  alle  sedute  del   Consiglio   una
rappresentanza  del  personale  tab,  secondo  quanto  stabilito  dal
Regolamento della Scuola. 
6. Il regolamento della Scuola  ne  stabilisce  l'organizzazione,  le
modalita' del suo funzionamento, il numero e le modalita' di elezione
delle rappresentanze in seno al Consiglio.