Art. 30 - Organizzazione della Scuola 1. Sono organi della Scuola: a) il Presidente; b) il Consiglio; c) la Commissione Paritetica docenti-studenti di cui all'art. 31. 2. Il Presidente rappresenta la Scuola, presiede il Consiglio e ne predispone l'ordine del giorno. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio ed esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attivita' della Scuola. 3. Il Presidente e' eletto dai Consigli dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola tra i professori afferenti agli stessi Dipartimenti. Le modalita' e le procedure di elezione del Presidente sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. 4. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni e le competenze conferite alla Scuola dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. 5. Il Consiglio e' composto da: a) il Presidente; b) i Direttori dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola; c) un numero di docenti, stabilito nel Regolamento della Scuola, non superiore al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola. I docenti vengono eletti dai componenti dei Consigli dei Dipartimenti tra i componenti delle Giunte degli stessi o tra i Coordinatori dei Collegi Didattici o dei corsi di dottorato di ricerca o di Scuola Dottorale; d) una rappresentanza elettiva degli studenti non inferiore al 15% del numero dei componenti del Consiglio stesso; Il Segretario Didattico della Scuola partecipa alle sedute con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante; altresi' partecipa a titolo consultivo alle sedute del Consiglio una rappresentanza del personale tab, secondo quanto stabilito dal Regolamento della Scuola. 6. Il regolamento della Scuola ne stabilisce l'organizzazione, le modalita' del suo funzionamento, il numero e le modalita' di elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio.