(Allegato-art. 33)
                          Art. 33 - Centri 
 
1.  In  riferimento  a  quanto  disposto  dall'art.   24   comma   5,
l'Universita' puo' costituire Centri di ricerca, Centri di  didattica
e Centri di servizio. 
2. La proposta di costituzione di un Centro deve essere presentata da
due o piu' Dipartimenti o dagli organi centrali di governo sentite le
strutture interessate. 
La proposta  deve  essere  corredata  da  un  progetto  di  attivita'
pluriennale e da un piano di  sostenibilita'  finanziaria.  I  Centri
possono essere finanziati anche da soggetti pubblici o privati. 
3. I Centri hanno autonomia regolamentare  e  organizzativa,  nonche'
autonomia  amministrativa,  gestionale  e  contrattuale  nei   limiti
fissati dalla legge e come stabiliti dal Regolamento  di  Ateneo  per
l'amministrazione, la  finanza  e  la  contabilita'.  Tali  autonomie
devono essere esercitate nel rispetto di criteri di funzionalita'  ed
efficienza. 
4. I Centri, in osservanza delle leggi vigenti e dei  regolamenti  di
Ateneo, si dotano di un proprio regolamento. 
5. I Centri di ricerca sono costituiti con il fine di  organizzare  e
svolgere progetti scientifici di durata  pluriennale  di  particolare
rilevanza ovvero di gestire  laboratori  o  apparati  scientifici  di
interesse  per  piu'  Dipartimenti.  Essi  possono  avere   carattere
interdipartimentale  o   consortile   con   dipartimenti   di   altre
universita', nonche' con altri enti pubblici o privati. 
Il piano di sostenibilita' finanziaria di cui al  comma  2  non  deve
prevedere   oneri   aggiuntivi   per    l'Amministrazione    centrale
dell'Universita'. 
6. I Centri di eccellenza di cui al D.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25 e ai
decreti ministeriali di attuazione, restano regolati dalla  normativa
vigente. 
7. I Centri di didattica sono costituiti per organizzare  e  svolgere
attivita' formative che non si configurino come corsi di  laurea,  di
laurea magistrale o di dottorato di  ricerca  e  che  coinvolgano  le
competenze di piu' Dipartimenti ovvero di piu' Scuole. 
Centri di didattica interateneo possono  essere  costituiti  mediante
specifiche convenzioni con altri atenei. 
8. I Centri di servizio sono costituiti per  organizzare  e  svolgere
attivita'   integrative   e   di   supporto   all'offerta   formativa
dell'Universita', nonche' attivita' di servizio alla didattica,  alla
ricerca e all'amministrazione. 
I Centri di servizio si configurano  come  strutture  di  Ateneo  che
svolgono le funzioni ad  esse  attribuite  a  supporto  di  tutte  le
strutture dell'Universita'. 
9. I Centri di ricerca, di didattica e di servizio sono istituiti, su
proposta dei soggetti di cui  al  precedente  comma  2,  con  decreto
rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione,  sentito
il Senato Accademico. 
I Centri consortili con dipartimenti di altre  universita'  e  quelli
realizzati in collaborazione con soggetti  pubblici  o  privati  sono
regolati con apposite convenzioni. 
Nella  decisione  di  istituzione  dei  Centri  si  tiene  conto  dei
requisiti di qualita' della ricerca, della didattica e dei servizi in
base ai parametri nazionali e internazionali, nonche' della capacita'
di attrarre finanziamenti esterni.