Art. 33 - Centri 1. In riferimento a quanto disposto dall'art. 24 comma 5, l'Universita' puo' costituire Centri di ricerca, Centri di didattica e Centri di servizio. 2. La proposta di costituzione di un Centro deve essere presentata da due o piu' Dipartimenti o dagli organi centrali di governo sentite le strutture interessate. La proposta deve essere corredata da un progetto di attivita' pluriennale e da un piano di sostenibilita' finanziaria. I Centri possono essere finanziati anche da soggetti pubblici o privati. 3. I Centri hanno autonomia regolamentare e organizzativa, nonche' autonomia amministrativa, gestionale e contrattuale nei limiti fissati dalla legge e come stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Tali autonomie devono essere esercitate nel rispetto di criteri di funzionalita' ed efficienza. 4. I Centri, in osservanza delle leggi vigenti e dei regolamenti di Ateneo, si dotano di un proprio regolamento. 5. I Centri di ricerca sono costituiti con il fine di organizzare e svolgere progetti scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza ovvero di gestire laboratori o apparati scientifici di interesse per piu' Dipartimenti. Essi possono avere carattere interdipartimentale o consortile con dipartimenti di altre universita', nonche' con altri enti pubblici o privati. Il piano di sostenibilita' finanziaria di cui al comma 2 non deve prevedere oneri aggiuntivi per l'Amministrazione centrale dell'Universita'. 6. I Centri di eccellenza di cui al D.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25 e ai decreti ministeriali di attuazione, restano regolati dalla normativa vigente. 7. I Centri di didattica sono costituiti per organizzare e svolgere attivita' formative che non si configurino come corsi di laurea, di laurea magistrale o di dottorato di ricerca e che coinvolgano le competenze di piu' Dipartimenti ovvero di piu' Scuole. Centri di didattica interateneo possono essere costituiti mediante specifiche convenzioni con altri atenei. 8. I Centri di servizio sono costituiti per organizzare e svolgere attivita' integrative e di supporto all'offerta formativa dell'Universita', nonche' attivita' di servizio alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione. I Centri di servizio si configurano come strutture di Ateneo che svolgono le funzioni ad esse attribuite a supporto di tutte le strutture dell'Universita'. 9. I Centri di ricerca, di didattica e di servizio sono istituiti, su proposta dei soggetti di cui al precedente comma 2, con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. I Centri consortili con dipartimenti di altre universita' e quelli realizzati in collaborazione con soggetti pubblici o privati sono regolati con apposite convenzioni. Nella decisione di istituzione dei Centri si tiene conto dei requisiti di qualita' della ricerca, della didattica e dei servizi in base ai parametri nazionali e internazionali, nonche' della capacita' di attrarre finanziamenti esterni.