Art. 34 - Regolamento Generale di Ateneo 1. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina tutte le materie ad esso demandate dalla legge e dal presente Statuto; esso stabilisce, in particolare, le norme relative: a) all'organizzazione generale dell'Universita'; b) ai procedimenti elettorali e di designazione degli organi centrali di governo dell'Universita'; c) alle modalita' di funzionamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; d) alle procedure per l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture universitarie. 2. Con il Regolamento Generale sono fissate inoltre le norme quadro per la predisposizione dei regolamenti delle strutture dell'Universita' e del Consiglio degli Studenti, nonche' i regolamenti elettorali relativi all'elezione dei Direttori di Dipartimento e dei Presidenti delle Scuole. 3. Il Regolamento Generale e' approvato dal Senato Accademico, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione.