(Allegato-art. 34)
              Art. 34 - Regolamento Generale di Ateneo 
 
1. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina tutte le  materie  ad
esso demandate dalla legge e dal presente Statuto;  esso  stabilisce,
in particolare, le norme relative: 
a) all'organizzazione generale dell'Universita'; 
b) ai procedimenti elettorali e di designazione degli organi centrali
di governo dell'Universita'; 
c) alle modalita'  di  funzionamento  del  Senato  Accademico  e  del
Consiglio di Amministrazione; 
d)  alle  procedure  per  l'istituzione,  la   modificazione   e   la
disattivazione delle strutture universitarie. 
2. Con il Regolamento Generale sono fissate inoltre le  norme  quadro
per   la   predisposizione   dei    regolamenti    delle    strutture
dell'Universita'  e  del  Consiglio   degli   Studenti,   nonche'   i
regolamenti  elettorali  relativi  all'elezione  dei   Direttori   di
Dipartimento e dei Presidenti delle Scuole. 
3. Il Regolamento Generale e' approvato dal Senato  Accademico,  dopo
aver acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione.