(Allegato-art. 4)
      Art. 4 - Liberta', centralita' e promozione della ricerca 
 
1.  L'Universita'  afferma  il  ruolo  centrale  della  ricerca   per
l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di
rilevante interesse scientifico, culturale, sociale ed economico.  In
tal senso riconosce la ricerca come funzione  primaria,  garantendone
lo sviluppo nonche' il legame imprescindibile con la didattica. 
2. L'Universita' promuove e sostiene la ricerca di base in  tutte  le
aree scientifico-disciplinari che le sono proprie,  valorizzandone  i
contenuti originali e innovativi. 
3. L'Universita' sostiene la ricerca di  tipo  applicativo  orientata
allo sviluppo e al trasferimento di nuove  tecnologie,  nel  rispetto
dei fini e delle responsabilita' connesse con la  propria  natura  di
istituzione pubblica al servizio del bene comune. 
4. L'Universita' garantisce ai singoli docenti la liberta' di ricerca
e garantisce, altresi', alle strutture finalizzate  allo  svolgimento
della ricerca l'autonomia organizzativa in  un  quadro  di  razionale
impegno delle risorse; essa assicura a tutti  i  suoi  componenti  il
rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per  esprimere
liberamente il proprio pensiero. 
5. L'Universita' garantisce ai docenti uguali opportunita' di accesso
ai finanziamenti e alle strutture per la ricerca, nel rispetto  delle
specificita' delle diverse aree culturali e scientifiche. 
6. L'Universita' fa propri i principi di accesso pieno ed aperto alla
documentazione  scientifica  e  promuove  la  piu'  ampia  e   libera
diffusione dei risultati delle ricerche. A  tal  fine,  l'Universita'
incentiva  il  deposito  nel  proprio  archivio   istituzionale   dei
risultati delle  ricerche  dei  propri  docenti  per  la  piu'  ampia
diffusione  possibile,  nel  rispetto  delle  leggi  concernenti   la
proprieta' intellettuale, la riservatezza e la  protezione  dei  dati
personali.