(Allegato-art. 44)
                      Art. 44 - Verbalizzazione 
 
1. I verbali delle adunanze degli  organi  collegiali  devono  essere
approvati,  di  norma,  nella   medesima   adunanza   o   in   quella
immediatamente successiva e devono essere firmati  dal  presidente  e
dal segretario dell'adunanza. 
2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della  segreteria
della presidenza o della direzione dell'organo. 
3. I verbali delle adunanze,  dopo  la  relativa  approvazione,  sono
pubblici. Le norme per la relativa consultazione sono  contenute  nel
Regolamento Generale di Ateneo. Al personale  universitario  ed  agli
studenti e' comunque  garantita  la  consultazione  dei  verbali  nei
locali ove sono custoditi.