(Allegato-art. 45)
                   Art. 45 - Modifiche di Statuto 
 
1. Le modifiche di Statuto sono deliberate dal  Senato  Accademico  a
maggioranza assoluta dei componenti, dopo aver  acquisito  il  parere
favorevole del Consiglio di  Amministrazione,  anch'esso  espresso  a
maggioranza assoluta dei componenti. 
2. Proposte di modifiche allo Statuto possono essere presentate anche
dal Consiglio di Amministrazione, dai Consigli di Dipartimento e  dal
Consiglio degli Studenti. Il Senato Accademico, entro il  termine  di
sessanta  giorni,  deve  adottare   una   motivata   delibera   sulla
ammissibilita' delle proposte presentate. 
3. Le modifiche di  Statuto  sono  emanate  dal  Rettore  secondo  le
procedure previste dalla legge 9  maggio  1989  n.  168,  art.  6  ed
entrano in vigore quindici giorni dopo la  loro  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.