Art. 47 - Revisione dei regolamenti elettorali 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, anticipando la revisione del Regolamento Generale di Ateneo, i regolamenti per lo svolgimento delle elezioni del Rettore, dei Direttori di Dipartimento, del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione devono essere revisionati dagli uffici competenti in accordo con le norme previste dal presente Statuto e deliberati dal Senato Accademico. 2. I regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal Rettore con proprio decreto.