(Allegato-art. 47)
           Art. 47 - Revisione dei regolamenti elettorali 
 
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto,
anticipando la  revisione  del  Regolamento  Generale  di  Ateneo,  i
regolamenti per  lo  svolgimento  delle  elezioni  del  Rettore,  dei
Direttori di Dipartimento, del Senato Accademico,  del  Consiglio  di
Amministrazione devono essere revisionati dagli uffici competenti  in
accordo con le norme previste dal presente Statuto e  deliberati  dal
Senato Accademico. 
2. I regolamenti elettorali  sono  resi  esecutivi  dal  Rettore  con
proprio decreto.