(Allegato-art. 5)
           Art. 5 - Liberta' e finalita' dell'insegnamento 
 
1.  L'Universita'  promuove,  organizza  e  coordina   le   attivita'
didattiche e formative,  in  particolare  quelle  necessarie  per  il
conseguimento dei titoli di studio riferiti  a  tutti  i  livelli  di
istruzione universitaria previsti dal vigente ordinamento  nazionale,
come  specificati  nei   pertinenti   regolamenti   di   Ateneo.   Al
completamento  dei  percorsi  seguiti,  l'Universita'  conferisce   i
relativi titoli di studio. 
2.  L'Universita'  garantisce  ai  singoli  docenti  la  liberta'  di
insegnamento e garantisce, altresi', alle strutture finalizzate  allo
svolgimento delle attivita' didattiche e  formative  l'autonomia  nel
rispetto delle leggi e dei regolamenti di Ateneo. 
3. L'Universita' favorisce il perseguimento di obiettivi di  qualita'
e  di  innovazione  nella  didattica  anche  mediante  modalita'   di
sperimentazione  di  nuovi  modelli  o  metodologie   d'insegnamento,
specialmente  se   contraddistinti   da   un   carattere   fortemente
interdisciplinare, per l'acquisizione  da  parte  degli  studenti  di
particolari competenze e capacita' connesse con la crescente  domanda
sociale di conoscenza e di istruzione. 
4. L'Universita' assolve ai compiti  formativi  che  le  sono  propri
anche con lo sviluppo di apposite attivita'  di  servizio  in  ambiti
quali  l'orientamento,  il  tutorato,  la  mobilita'  internazionale,
l'insegnamento  a  distanza.  L'Universita'   assume   le   opportune
iniziative, anche in  collaborazione  con  altri  enti,  al  fine  di
orientare e favorire l'inserimento nel mondo del  lavoro  dei  propri
studenti al termine dei corsi di studio seguiti. 
5. In attuazione degli impegni indicati dalla Carta delle Universita'
Europee sull'Apprendimento Permanente e come nuove prospettive  della
formazione   universitaria,   l'Universita'   promuove   azioni    di
apprendimento permanente e di  formazione  continua  in  relazione  a
specifiche esigenze della realta' sociale, economica e istituzionale. 
6.  L'Universita'  promuove  e  svolge,   mediante   apposite   forme
organizzative,   attivita'   funzionali    all'aggiornamento,    alla
riqualificazione e al perfezionamento professionale.