(Allegato-art. 50)
Art. 50 - Procedure per la riorganizzazione delle  strutture  interne
                           all'Universita' 
 
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del  presente  Statuto,
il Senato Accademico,  previo  parere  favorevole  del  Consiglio  di
Amministrazione,   approva   il   Regolamento   che   disciplina   il
procedimento per: 
a)  la  soppressione  delle  attuali   Facolta'   e   degli   attuali
Dipartimenti e il subentro nelle attivita' istituzionali in  corso  e
nei rapporti attivi e passivi dei Dipartimenti di  nuova  istituzione
ed eventualmente delle Scuole; 
b) l'adeguamento della composizione degli  organi  di  indirizzo  del
Sistema Bibliotecario di Ateneo; 
c) la revisione dei Centri attualmente istituiti. 
Al fine di cui alla lettera a) il Regolamento si attiene al principio
della conservazione degli standard di qualita'  e  di  sostenibilita'
dell'offerta formativa dell'Ateneo e delle attivita' di ricerca degli
attuali Dipartimenti, nonche' alle prospettive della loro continuita'
e del loro coerente sviluppo. 
Il  medesimo  Regolamento  disciplina  le  modalita'  e  i  tempi  di
trasferimento dalle attuali Facolta'  e  dagli  attuali  Dipartimenti
alle nuove strutture dipartimentali, delle attrezzature, degli  spazi
e  delle  risorse  finanziarie,  ivi  comprese  quelle  relative   al
cosiddetto 'budget consolidato', secondo quanto  risulta  al  momento
dell'istituzione dei nuovi Dipartimenti. 
2. Con il Regolamento di cui al comma 1, il Senato  Accademico  fissa
particolari criteri per la mobilita' interna dei docenti,  vincoli  e
condizioni necessari ad  evitare  che  la  costituzione  delle  nuove
strutture dipartimentali determini  interruzioni  e  disfunzioni  nei
rapporti  in  capo  alle  Facolta'  ed  ai  Dipartimenti  in  via  di
soppressione, tenuto conto delle richieste di afferenza avanzate  dai
professori e dai ricercatori. 
3. Entro centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
Statuto e in prima applicazione  dello  stesso,  le  nuove  strutture
dipartimentali  sono  istituite  con  delibera   del   Consiglio   di
Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.  Con
la medesima delibera, si procede  all'attribuzione  dei  Dipartimenti
alle rispettive aree scientifico-disciplinari. 
In prima applicazione del presente Statuto, le  Scuole  eventualmente
da  costituire  sono  istituite  con  delibera   del   Consiglio   di
Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico. 
4. Le proposte di nuove strutture dipartimentali sono formulate dagli
attuali Dipartimenti ovvero da docenti appartenenti ad una  Facolta'.
L'adesione  progettuale  ad   una   proposta   di   nuova   struttura
dipartimentale da parte di altri  docenti  che  svolgono  la  propria
attivita' didattica in corsi di laurea o di laurea magistrale diversi
da quelli di possibile competenza  del  costituendo  Dipartimento  e'
subordinata all'accettazione da parte dei proponenti. 
Ciascuna proposta di istituzione di un nuovo Dipartimento deve essere
formulata secondo quanto stabilito dall'art. 27 comma 2 e deve essere
accompagnata  dall'elenco  dei  docenti  che  intendano  afferire  al
Dipartimento stesso. 
Qualora  alla  presentazione  di  una  proposta  aderiscano   docenti
appartenenti a Facolta' diverse  si  esprimono  in  merito  tutte  le
strutture interessate. 
5. Le proposte di cui al comma  4  sono  sottoposte  ai  Consigli  di
Facolta',  quali  organi  collegiali   titolari   dell'organico   del
personale docente, che le trasmettono con parere motivato  al  Senato
Accademico,  dopo   aver   provveduto   al   loro   coordinamento   e
all'attribuzione ai nuovi Dipartimenti dei  corsi  di  studio  attivi
presso la Facolta' in relazione: 
- ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento; 
- alle classi di laurea e di  laurea  magistrale  di  pertinenza  del
Dipartimento; 
- alla sostenibilita' dei  corsi  di  studio  in  considerazione  dei
requisiti necessari stabiliti dalla normativa vigente; 
- all'opportunita' di costituire una Scuola ai sensi dell'art.  29  e
con le funzioni ivi definite. 
6.  Il  Sistema  Bibliotecario  di  Ateneo  e  i  Centri  attualmente
istituiti permangono nelle loro funzioni e nel loro  attuale  assetto
organizzativo e regolamentare, fino alle deliberazioni assunte  dagli
organi centrali di governo in merito. 
7. Nell'attuazione della  riorganizzazione  delle  strutture  interne
dell'Universita',  a  tutto  il  personale  tab   e'   garantito   il
mantenimento dei livelli funzionali e,  ove  possibile,  di  analoghe
posizioni di responsabilita' assunti nelle  attuali  strutture.  Sono
garantite in ogni caso la  continuita',  l'efficienza  e  l'efficacia
delle attivita' di supporto alla ricerca e alla didattica.