Art. 50 - Procedure per la riorganizzazione delle strutture interne all'Universita' 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, approva il Regolamento che disciplina il procedimento per: a) la soppressione delle attuali Facolta' e degli attuali Dipartimenti e il subentro nelle attivita' istituzionali in corso e nei rapporti attivi e passivi dei Dipartimenti di nuova istituzione ed eventualmente delle Scuole; b) l'adeguamento della composizione degli organi di indirizzo del Sistema Bibliotecario di Ateneo; c) la revisione dei Centri attualmente istituiti. Al fine di cui alla lettera a) il Regolamento si attiene al principio della conservazione degli standard di qualita' e di sostenibilita' dell'offerta formativa dell'Ateneo e delle attivita' di ricerca degli attuali Dipartimenti, nonche' alle prospettive della loro continuita' e del loro coerente sviluppo. Il medesimo Regolamento disciplina le modalita' e i tempi di trasferimento dalle attuali Facolta' e dagli attuali Dipartimenti alle nuove strutture dipartimentali, delle attrezzature, degli spazi e delle risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al cosiddetto 'budget consolidato', secondo quanto risulta al momento dell'istituzione dei nuovi Dipartimenti. 2. Con il Regolamento di cui al comma 1, il Senato Accademico fissa particolari criteri per la mobilita' interna dei docenti, vincoli e condizioni necessari ad evitare che la costituzione delle nuove strutture dipartimentali determini interruzioni e disfunzioni nei rapporti in capo alle Facolta' ed ai Dipartimenti in via di soppressione, tenuto conto delle richieste di afferenza avanzate dai professori e dai ricercatori. 3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto e in prima applicazione dello stesso, le nuove strutture dipartimentali sono istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico. Con la medesima delibera, si procede all'attribuzione dei Dipartimenti alle rispettive aree scientifico-disciplinari. In prima applicazione del presente Statuto, le Scuole eventualmente da costituire sono istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico. 4. Le proposte di nuove strutture dipartimentali sono formulate dagli attuali Dipartimenti ovvero da docenti appartenenti ad una Facolta'. L'adesione progettuale ad una proposta di nuova struttura dipartimentale da parte di altri docenti che svolgono la propria attivita' didattica in corsi di laurea o di laurea magistrale diversi da quelli di possibile competenza del costituendo Dipartimento e' subordinata all'accettazione da parte dei proponenti. Ciascuna proposta di istituzione di un nuovo Dipartimento deve essere formulata secondo quanto stabilito dall'art. 27 comma 2 e deve essere accompagnata dall'elenco dei docenti che intendano afferire al Dipartimento stesso. Qualora alla presentazione di una proposta aderiscano docenti appartenenti a Facolta' diverse si esprimono in merito tutte le strutture interessate. 5. Le proposte di cui al comma 4 sono sottoposte ai Consigli di Facolta', quali organi collegiali titolari dell'organico del personale docente, che le trasmettono con parere motivato al Senato Accademico, dopo aver provveduto al loro coordinamento e all'attribuzione ai nuovi Dipartimenti dei corsi di studio attivi presso la Facolta' in relazione: - ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento; - alle classi di laurea e di laurea magistrale di pertinenza del Dipartimento; - alla sostenibilita' dei corsi di studio in considerazione dei requisiti necessari stabiliti dalla normativa vigente; - all'opportunita' di costituire una Scuola ai sensi dell'art. 29 e con le funzioni ivi definite. 6. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo e i Centri attualmente istituiti permangono nelle loro funzioni e nel loro attuale assetto organizzativo e regolamentare, fino alle deliberazioni assunte dagli organi centrali di governo in merito. 7. Nell'attuazione della riorganizzazione delle strutture interne dell'Universita', a tutto il personale tab e' garantito il mantenimento dei livelli funzionali e, ove possibile, di analoghe posizioni di responsabilita' assunti nelle attuali strutture. Sono garantite in ogni caso la continuita', l'efficienza e l'efficacia delle attivita' di supporto alla ricerca e alla didattica.