Art. 51 - Procedure e tempi per la costituzione degli organi centrali e delle strutture interne 1. Il Senato Accademico, con il Regolamento di cui al comma 1 dell'art. 50, stabilisce altresi' i tempi e le modalita' di costituzione e di entrata in funzione del nuovo Senato Accademico e del nuovo Consiglio di Amministrazione, prevedendo che: - le elezioni per la designazione dei componenti del Senato Accademico sono indette dopo la costituzione di tutti i nuovi Dipartimenti; - la procedura di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e' avviata dal nuovo Rettore entro trenta giorni dall'inizio del suo mandato. 2. Il Senato Accademico, con il Regolamento di cui al comma 1 dell'art. 50, stabilisce, altresi', i tempi entro i quali devono intervenire le nomine del Direttore Generale, del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori dei conti, del Collegio di disciplina e del CUG. 3. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 46, per tutte le attuali strutture e organi interni dell'Universita' si applica il regime della prorogatio di cui alla legge n. 444/1994, fino all'attivazione delle strutture e degli organi previsti dal presente Statuto.