(Allegato-art. 51)
Art. 51 - Procedure e tempi per la costituzione degli organi centrali
                      e delle strutture interne 
 
1. Il Senato Accademico,  con  il  Regolamento  di  cui  al  comma  1
dell'art.  50,  stabilisce  altresi'  i  tempi  e  le  modalita'   di
costituzione e di entrata in funzione del nuovo Senato  Accademico  e
del nuovo Consiglio di Amministrazione, prevedendo che: 
-  le  elezioni  per  la  designazione  dei  componenti  del   Senato
Accademico sono  indette  dopo  la  costituzione  di  tutti  i  nuovi
Dipartimenti; 
- la procedura  di  designazione  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e' avviata dal  nuovo  Rettore  entro  trenta  giorni
dall'inizio del suo mandato. 
2. Il Senato Accademico,  con  il  Regolamento  di  cui  al  comma  1
dell'art. 50, stabilisce, altresi', i  tempi  entro  i  quali  devono
intervenire  le  nomine  del  Direttore  Generale,  del   Nucleo   di
Valutazione, del Collegio dei Revisori dei  conti,  del  Collegio  di
disciplina e del CUG. 
3. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art.  46,  per
tutte le attuali  strutture  e  organi  interni  dell'Universita'  si
applica il regime della prorogatio di cui  alla  legge  n.  444/1994,
fino all'attivazione delle strutture  e  degli  organi  previsti  dal
presente Statuto.