(Allegato-art. 6)
                    Art. 6 - Diritto allo studio 
 
1. Al fine di favorire il diritto degli studenti  al  pieno  sviluppo
della loro formazione, l'Universita' organizza la propria attivita' e
coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze,  d'intesa  con
gli enti e le istituzioni preposte. 
2. L'Universita' promuove la realizzazione del  diritto  allo  studio
sia  attraverso  il  tutorato  e  l'orientamento,  volti   non   solo
all'informazione   degli    studenti    ma    anche    al    sostegno
nell'organizzazione della carriera didattica, sia  attraverso  scambi
culturali anche  in  ambito  internazionale,  in  collaborazione  con
analoghe  istituzioni   di   altri   paesi   e   con   organizzazioni
internazionali. 
3. L'Universita' favorisce la formazione professionale degli studenti
anche attraverso iniziative di partenariato, spin off e start up,  al
fine di favorire il trasferimento  dei  risultati  della  ricerca  di
Ateneo e di offrire al corpo studentesco opportunita' di  interazioni
con il mondo del lavoro. 
4. L'Universita' favorisce le attivita'  autogestite  dagli  studenti
nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero. 
5. Agli studenti e' riconosciuta la partecipazione all'organizzazione
della didattica, tramite rappresentanze dirette.