(Allegato-art. 7)
                 Art. 7 - Sviluppo e programmazione 
 
1. L'Universita' adotta criteri organizzativi idonei a consentire  il
conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo piu' efficiente ed
efficace. 
2. L'Universita' adotta il metodo della programmazione, il cui  scopo
e' coordinare l'impiego delle risorse  in  vista  del  raggiungimento
degli obiettivi che l'Universita' stessa  ha  posto  per  la  propria
attivita'. 
3. L'Universita' programma il suo sviluppo recependo e coordinando le
informazioni e le  esigenze  provenienti  sia  dai  propri  organi  e
strutture   didattiche,   scientifiche    e    amministrative,    sia
dall'esterno.  La  programmazione   stabilisce   gli   obiettivi   da
conseguire valutando l'evoluzione nella  societa'  della  domanda  di
istruzione superiore  e  l'emergenza  di  nuovi  campi  di  interesse
culturale e scientifico. 
4. L'Universita' promuove la produttivita' dei propri docenti e,  nei
limiti delle risorse disponibili e della normativa vigente, riconosce
i risultati conseguiti  sul  piano  della  valutazione  nazionale  ed
internazionale.