(Allegato-art. 8)
          Art. 8 - Valutazione e incentivazione del merito 
 
1. L'Universita' adotta la valutazione come sistema  per  promuovere:
la qualita', l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' didattica e di
ricerca delle proprie strutture interne, nonche' dei singoli docenti;
la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle attivita' delle proprie
strutture di servizio. 
2. L'Universita' utilizza la valutazione come principale criterio per
la programmazione delle attivita'  e  l'assegnazione  delle  risorse,
anche allo scopo di promuovere e incentivare il merito. 
3. Ai fini  della  valutazione  di  cui  al  comma  1,  l'Universita'
utilizza  criteri  generalmente  adottati  a  livello   nazionale   e
internazionale,  specifici  di  ciascuna  attivita',  ispirandosi  ai
principi di trasparenza e dando massima diffusione e  pubblicita'  ai
criteri e agli indicatori utilizzati.