(Allegato-art. 9)
               Art. 9 - Organizzazione amministrativa 
 
1. L'Universita' organizza la  propria  amministrazione  attuando  il
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo  da
un lato e funzioni di  gestione  dall'altro  ed  in  modo  che  venga
osservato  il  principio  della  responsabilita'  individuale   nella
attuazione delle decisioni, nel  controllo  della  regolarita'  degli
atti, nella verifica dei risultati realizzati. 
2. Gli organi di governo concorrono a definire, ciascuno nel  proprio
ambito di competenza, gli obiettivi da perseguire e  i  programmi  da
attuare e verificano la  rispondenza  dei  risultati  della  gestione
amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti ed  ai
titolari di funzioni dirigenziali  spetta  la  gestione  finanziaria,
tecnica e amministrativa. 
3. Alle strutture dell'Universita' sono assegnate unita' di personale
tab in base alle esigenze funzionali e  professionali  derivanti  dai
compiti propri delle strutture medesime. 
4. L'Universita'  promuove  e  valorizza,  anche  mediante  forme  di
incentivazione, le capacita'  e  le  competenze  del  personale  tab,
tenendo conto dello sviluppo funzionale dell'Universita'.