Art. 2 
  
  
                Soggetti destinatari degli interventi 
  
  1. Soggetti destinatari degli  interventi  sono  i  clienti  finali
titolari di contratti di fornitura di energia per usi civili, i quali
si trovino in almeno una delle condizioni indicate alle  lettere  a),
b) e c), per interventi da realizzare sulle abitazioni di  proprieta'
degli stessi: 
  a) disagio economico, come definito ai sensi della legge 29 gennaio
2009, n. 2; 
  b) disabilita' ai sensi  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
certificata dalla competente ASL; 
  c) eta' non inferiore a 65  anni,  purche'  in  una  condizione  di
disagio  economico,  secondo  quanto  specificamente  stabilito   dai
singoli comuni per tale categoria di soggetti. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono nella realizzazione,
nel potenziamento e nella manutenzione straordinaria di impianti  per
la  produzione  e/o  la  fornitura  di  energia   utilizzanti   fonti
rinnovabili, nonche' nella realizzazione di interventi di  efficienza
energetica tali da ridurre i consumi di energia ed i relativi costi. 
  3. Sono altresi' destinatari degli interventi i  soggetti  pubblici
titolari  degli  immobili  sotto  indicati,   che   provvedono   alla
realizzazione, al potenziamento e alla manutenzione straordinaria  di
impianti per la produzione e/o la fornitura  di  energia  utilizzanti
fonti  rinnovabili,  nonche'  all'effettuazione  di   interventi   di
efficienza energetica tali da ridurre  i  consumi  di  energia  ed  i
relativi costi: 
  a) edifici di edilizia popolare residenziale pubblica; 
  b) centri di riabilitazione per anziani e disabili; 
  c) case di riposo; 
  d) centri di accoglienza e case famiglia; 
  e) edifici di edilizia sociale di proprieta' degli enti locali.