Art. 2 Soggetti destinatari degli interventi 1. Soggetti destinatari degli interventi sono i clienti finali titolari di contratti di fornitura di energia per usi civili, i quali si trovino in almeno una delle condizioni indicate alle lettere a), b) e c), per interventi da realizzare sulle abitazioni di proprieta' degli stessi: a) disagio economico, come definito ai sensi della legge 29 gennaio 2009, n. 2; b) disabilita' ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, certificata dalla competente ASL; c) eta' non inferiore a 65 anni, purche' in una condizione di disagio economico, secondo quanto specificamente stabilito dai singoli comuni per tale categoria di soggetti. 2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono nella realizzazione, nel potenziamento e nella manutenzione straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia utilizzanti fonti rinnovabili, nonche' nella realizzazione di interventi di efficienza energetica tali da ridurre i consumi di energia ed i relativi costi. 3. Sono altresi' destinatari degli interventi i soggetti pubblici titolari degli immobili sotto indicati, che provvedono alla realizzazione, al potenziamento e alla manutenzione straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia utilizzanti fonti rinnovabili, nonche' all'effettuazione di interventi di efficienza energetica tali da ridurre i consumi di energia ed i relativi costi: a) edifici di edilizia popolare residenziale pubblica; b) centri di riabilitazione per anziani e disabili; c) case di riposo; d) centri di accoglienza e case famiglia; e) edifici di edilizia sociale di proprieta' degli enti locali.