Art. 3 Criteri di riparto del Fondo tra le Regioni 1. La dotazione finanziaria del Fondo, determinata alla data del presente decreto in euro 71.589.896,00, al netto della quota di cui all'art. 1, comma 3, e' ripartita tra le regioni secondo la tabella allegata al presente decreto, cosi' come stabilito dalle regioni medesime sulla base di indicatori gia' utilizzati per il riparto del Fondo per le politiche sociali (nella misura del 50%) e di indicatori risultanti dal rapporto tra le famiglie residenti nella regione e i soggetti che hanno presentato dichiarazione ISEE di importo non superiore a 7.500 euro (nella misura del 50%). Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la quota riferita al territorio del trentino Alto Adige e' resa indisponibile. 2. Eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili per le finalita' di cui al presente decreto saranno ripartite sulla base delle percentuali riportate nella tabella di cui al comma 1. 3. Ciascuna regione, secondo modalita' da essa stabilite e d'intesa con l'ANCI regionale, provvede all'assegnazione della quota del Fondo di propria spettanza ai comuni ubicati nel proprio territorio, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 3 e per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2. 4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto le regioni, avvalendosi anche dell'apporto dei comuni, provvedono al monitoraggio degli interventi realizzati, trasmettendo annualmente le informazioni al Ministero dello sviluppo economico. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 gennaio 2012 Il Ministro dell'economia e delle finanze Monti Il Ministro dello sviluppo economico Passera Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2012 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 250