Art. 3 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto
in essere in applicazione della presente ordinanza. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 maggio 2012 
 
                                                Il Presidente: Monti