Art. 10 Disposizioni transitorie 1. Entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto la filiera vitivinicola rappresentativa individua, per singola D.O. e/o I.G., la struttura di controllo cui affidare lo svolgimento delle verifiche di conformita' al disciplinare di produzione. In caso di assenza dell'individuazione da parte della filiera rappresentativa, la scelta sara' eseguita, entro i successivi quindici giorni, dalle regioni e dalle provincie autonome competenti per il territorio di produzione della singola D.O. e/o I.G. Entro trenta giorni dalla data di individuazione le strutture di controllo presentano all'ICQRF ed alla regione o provincia autonoma competente il piano di controllo ed il prospetto tariffario delle singole D.O. e I.G. elaborati secondo lo schema allegato al presente decreto al fine di consentire l'approvazione. L'ICQRF, sentito il gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, provvede, entro il 31 luglio 2012, all'emanazione dei decreti di autorizzazione e designazione allo svolgimento dei controlli previsti dal decreto legislativo alle strutture di controllo per tutte le DOP riconosciute. 2. L'efficacia dei decreti di autorizzazione e di designazione precedentemente emanati cessa alla data del 31 luglio 2012. 3. Gli allegati 6, 7, 8 e 9 al presente decreto possono essere modificati con decreto dell'ispettore generale capo dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, sentite le regioni e le provincie autonome. 4. Il decreto ministeriale 2 novembre 2010 relativo all'approvazione dello schema di piano dei controlli e' abrogato. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di sua emanazione. Roma, 14 giugno 2012 Il Ministro: Catania