Art. 2 Ambito di applicazione 1. L'attivita' di controllo per i vini a DO e IG di cui agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, indicato nelle premesse, e' svolta dalle strutture di controllo secondo i criteri ed i contenuti dei rispettivi piani di controllo e prospetti tariffari approvati, sentito il gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo. 2. L'immissione nel sistema di controllo e' condizione necessaria per la certificazione e la rivendicazione delle D.O. e per la rivendicazione delle I.G. 3. Ciascuna produzione D.O. o I.G., ivi comprese le eventuali sottozone e tipologie previste dal disciplinare di produzione, e' soggetta al controllo di una sola struttura di controllo. 4. Ciascuna struttura di controllo puo' effettuare l'attivita' di controllo di cui al comma 1 per una o piu' produzioni D.O. e I.G. 5. Lo schema di piano dei controlli relativo alla produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, le relative istruzioni ed il prospetto tariffario di cui agli allegati da 1 a 5, costituiscono parte integrante del presente decreto.