Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. L'attivita' di controllo per i vini  a  DO  e  IG  di  cui  agli
articoli 118-sexdecies  e  118-septdecies  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007, indicato nelle premesse,  e'  svolta  dalle  strutture  di
controllo secondo i criteri ed i contenuti dei  rispettivi  piani  di
controllo e prospetti tariffari approvati, sentito il gruppo  tecnico
di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo. 
  2. L'immissione nel sistema di controllo e'  condizione  necessaria
per la certificazione  e  la  rivendicazione  delle  D.O.  e  per  la
rivendicazione delle I.G. 
  3. Ciascuna produzione D.O.  o  I.G.,  ivi  comprese  le  eventuali
sottozone e tipologie previste dal  disciplinare  di  produzione,  e'
soggetta al controllo di una sola struttura di controllo. 
  4. Ciascuna struttura di controllo puo' effettuare  l'attivita'  di
controllo di cui al comma 1 per una o piu' produzioni D.O. e I.G. 
  5. Lo schema di piano dei controlli relativo  alla  produzione  dei
vini a denominazione di  origine  e  ad  indicazione  geografica,  le
relative istruzioni ed il prospetto tariffario di cui  agli  allegati
da 1 a 5, costituiscono parte integrante del presente decreto.