Art. 4 
 
              Adempimenti delle strutture di controllo 
 
  1. La struttura di  controllo  non  puo'  modificare  il  piano  di
controllo ed il sistema  tariffario,  la  denominazione  sociale,  il
proprio statuto, i propri  organi  di  rappresentanza,  il  personale
ispettivo,  la  composizione  del  comitato   di   certificazione   e
dell'organo decidente i ricorsi,  cosi'  come  depositati  presso  il
Ministero, senza il preventivo assenso del Ministero stesso. 
  2. Ogni modifica del piano dei controlli e del prospetto tariffario
deve  comunque  essere  preventivamente   comunicata   alla   filiera
rappresentativa. 
  3. Nella prima seduta il gruppo tecnico di valutazione  approva  il
regolamento contenente, tra l'altro, i criteri per la valutazione del
personale in carico alle  strutture  di  controllo  e  dei  prospetti
riepilogativi dei costi inseriti nello schema di  tariffario  di  cui
agli allegati 3 e 5 del presente decreto. 
  4. La struttura di controllo deve garantire, per ciascuna DO o  IG,
la tracciabilita' documentale ed informatica  delle  azioni  e  delle
attivita' previste dal piano dei controlli approvato. 
  5. La struttura di controllo provvede, per ciascuna DO o  IG,  allo
svolgimento delle attivita' previste dal relativo piano dei controlli
approvato comunicando, per gli adempimenti di  competenza,  anche  in
via  informatica  all'ICQRF  ed  alle  regioni  e  province  autonome
territorialmente competenti: 
  a) le non conformita' gravi,  redatte  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato 6 del presente decreto, entro quindici giorni lavorativi
dalla  data  di  accertamento  documentale  o  entro   venti   giorni
lavorativi    dalla    data    accertamento    ispettivo.     L'ICQRF
territorialmente competente, limitatamente ai casi di non conformita'
grave  riscontrati  a  carico  delle  produzioni  vitivinicole  a  DO
confezionate scaturenti  dalle  verifiche  di  conformita'  cui  alla
scheda 4 - Imbottigliatore del piano dei controlli entro venti giorni
lavorativi  dalla  data   accertamento   ispettivo,   stabilisce   se
intraprendere immediatamente le azioni di competenza o  se  attendere
l'esito dell'eventuale ricorso  avverso  alla  non  conformita'  che,
comunque, dovra' essere  inoltrato  dal  soggetto  interessato  entro
trenta giorni dalla  comunicazione  e  concluso  dalla  struttura  di
controllo entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento; 
  b) le non conformita' lievi,  redatte  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato 6  del  presente  decreto,  per  le  quali  il  soggetto
interessato non abbia fornito riscontro della risoluzione  della  non
conformita' entro trenta giorni dalla comunicazione; 
  c) trascorsi i termini di trenta giorni di cui alla lettera b),  le
non conformita' lievi divengono gravi a seguito  di  valutazione  del
Comitato di certificazione. 
  Al termine dell'iter eventualmente avviato  a  seguito  di  ricorso
avverso  il  provvedimento  di  non  conformita',  la  struttura   di
controllo deve  inoltrare  all'ICQRF  competente  e  alla  regione  o
provincia competente la copia del  ricorso  presentato  dal  soggetto
interessato unitamente alla decisione emessa dall'organo decidente  i
ricorsi. 
  La struttura di controllo deve  inoltrare,  entro  quindici  giorni
dalla conclusione dell'iter, all'ICQRF competente e  alla  regione  o
provincia  competente   la   decisione   emessa   dal   Comitato   di
certificazione unitamente alla copia dei documenti  giustificativi  o
del ricorso avverso presentati dal soggetto interessato. 
  6.  Fermo  restando  il  trattamento  delle  fattispecie   di   non
conformita' di cui al comma precedente, la struttura di controllo  e'
tenuta a comunicare al soggetto interessato, alle regioni e  province
autonome e  agli  altri  enti  territorialmente  competenti,  con  le
tempistiche di cui  al  comma  7,  qualsiasi  non  conformita'  lieve
riconducibile al  mancato  aggiornamento  dei  dati  contenuti  nello
schedario viticolo, ovvero i casi di cui all'art. 22,  comma  3,  del
decreto legislativo. 
  7. Nelle  more  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
decreto  ministeriale   16   dicembre   2010   recante   disposizioni
applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per  quanto
concerne   la   disciplina   dello   schedario   viticolo   e   della
rivendicazione annuale delle produzioni, le  regioni  e  le  province
autonome o gli enti territorialmente competenti,  entro  la  data  di
rivendicazione delle  produzioni  ottenute  sulle  superfici  oggetto
delle non conformita' di cui al comma 5, verificano l'aggiornamento e
la validita' del dato relativo  alle  superfici  vitate  operato  dal
soggetto interessato, tenuto conto anche delle informazioni contenute
nelle comunicazioni di non conformita'. 
  8. Nei casi di non conformita' di cui al comma 5, la  struttura  di
controllo deve inoltrare al soggetto interessato la comunicazione  di
non conformita', entro quindici lavorativi dalla data di accertamento
documentale o entro venti giorni lavorativi dalla  data  accertamento
ispettivo. 
  9. La documentazione risultante dal sistema di certificazione e  di
controllo, adeguatamente aggiornata, gestita ed archiviata, anche  in
modo informatizzato, per singola DO  o  IG,  e'  in  ogni  momento  a
disposizione delle Autorita' di vigilanza. La struttura di  controllo
deve consegnare la predetta documentazione all'ICQRF o alla struttura
di  controllo  subentrante,  in  caso  di   scioglimento   o   revoca
dell'autorizzazione o della designazione. 
  10. La documentazione di cui al  precedente  comma  9  e'  detenuta
presso la sede della struttura di controllo o, in caso di  piu'  sedi
operative territoriali, presso ognuna di esse. 
  11. Il piano dei controlli approvato ed  il  prospetto  tariffario,
per le singole  DO  o  IG,  saranno  resi  disponibili  alla  filiera
vitivinicola interessata tramite la pubblicazione sul  sito  internet
della struttura di controllo.