Art. 4 Adempimenti delle strutture di controllo 1. La struttura di controllo non puo' modificare il piano di controllo ed il sistema tariffario, la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, cosi' come depositati presso il Ministero, senza il preventivo assenso del Ministero stesso. 2. Ogni modifica del piano dei controlli e del prospetto tariffario deve comunque essere preventivamente comunicata alla filiera rappresentativa. 3. Nella prima seduta il gruppo tecnico di valutazione approva il regolamento contenente, tra l'altro, i criteri per la valutazione del personale in carico alle strutture di controllo e dei prospetti riepilogativi dei costi inseriti nello schema di tariffario di cui agli allegati 3 e 5 del presente decreto. 4. La struttura di controllo deve garantire, per ciascuna DO o IG, la tracciabilita' documentale ed informatica delle azioni e delle attivita' previste dal piano dei controlli approvato. 5. La struttura di controllo provvede, per ciascuna DO o IG, allo svolgimento delle attivita' previste dal relativo piano dei controlli approvato comunicando, per gli adempimenti di competenza, anche in via informatica all'ICQRF ed alle regioni e province autonome territorialmente competenti: a) le non conformita' gravi, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 6 del presente decreto, entro quindici giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale o entro venti giorni lavorativi dalla data accertamento ispettivo. L'ICQRF territorialmente competente, limitatamente ai casi di non conformita' grave riscontrati a carico delle produzioni vitivinicole a DO confezionate scaturenti dalle verifiche di conformita' cui alla scheda 4 - Imbottigliatore del piano dei controlli entro venti giorni lavorativi dalla data accertamento ispettivo, stabilisce se intraprendere immediatamente le azioni di competenza o se attendere l'esito dell'eventuale ricorso avverso alla non conformita' che, comunque, dovra' essere inoltrato dal soggetto interessato entro trenta giorni dalla comunicazione e concluso dalla struttura di controllo entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento; b) le non conformita' lievi, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 6 del presente decreto, per le quali il soggetto interessato non abbia fornito riscontro della risoluzione della non conformita' entro trenta giorni dalla comunicazione; c) trascorsi i termini di trenta giorni di cui alla lettera b), le non conformita' lievi divengono gravi a seguito di valutazione del Comitato di certificazione. Al termine dell'iter eventualmente avviato a seguito di ricorso avverso il provvedimento di non conformita', la struttura di controllo deve inoltrare all'ICQRF competente e alla regione o provincia competente la copia del ricorso presentato dal soggetto interessato unitamente alla decisione emessa dall'organo decidente i ricorsi. La struttura di controllo deve inoltrare, entro quindici giorni dalla conclusione dell'iter, all'ICQRF competente e alla regione o provincia competente la decisione emessa dal Comitato di certificazione unitamente alla copia dei documenti giustificativi o del ricorso avverso presentati dal soggetto interessato. 6. Fermo restando il trattamento delle fattispecie di non conformita' di cui al comma precedente, la struttura di controllo e' tenuta a comunicare al soggetto interessato, alle regioni e province autonome e agli altri enti territorialmente competenti, con le tempistiche di cui al comma 7, qualsiasi non conformita' lieve riconducibile al mancato aggiornamento dei dati contenuti nello schedario viticolo, ovvero i casi di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo. 7. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni, le regioni e le province autonome o gli enti territorialmente competenti, entro la data di rivendicazione delle produzioni ottenute sulle superfici oggetto delle non conformita' di cui al comma 5, verificano l'aggiornamento e la validita' del dato relativo alle superfici vitate operato dal soggetto interessato, tenuto conto anche delle informazioni contenute nelle comunicazioni di non conformita'. 8. Nei casi di non conformita' di cui al comma 5, la struttura di controllo deve inoltrare al soggetto interessato la comunicazione di non conformita', entro quindici lavorativi dalla data di accertamento documentale o entro venti giorni lavorativi dalla data accertamento ispettivo. 9. La documentazione risultante dal sistema di certificazione e di controllo, adeguatamente aggiornata, gestita ed archiviata, anche in modo informatizzato, per singola DO o IG, e' in ogni momento a disposizione delle Autorita' di vigilanza. La struttura di controllo deve consegnare la predetta documentazione all'ICQRF o alla struttura di controllo subentrante, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione o della designazione. 10. La documentazione di cui al precedente comma 9 e' detenuta presso la sede della struttura di controllo o, in caso di piu' sedi operative territoriali, presso ognuna di esse. 11. Il piano dei controlli approvato ed il prospetto tariffario, per le singole DO o IG, saranno resi disponibili alla filiera vitivinicola interessata tramite la pubblicazione sul sito internet della struttura di controllo.