Art. 6 Sistema di certificazione e controllo 1. La struttura di controllo svolge, a carico dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 5, l'attivita' di certificazione e di controllo per singola DO e l'attivita' di controllo per singola IG sulla base degli schemi dei rispettivi piani di controllo allegati al presente decreto. 2. La certificazione delle produzioni di vino atto a divenire DO viene richiesta dai soggetti immessi nel sistema di certificazione e controllo sulla base del procedimento e delle disposizioni del decreto ministeriale 11 novembre 2011 indicato nelle premesse. Nel caso di giudizio di idoneita' la struttura di controllo rilascia la certificazione per la relativa partita, secondo il modello di cui all'allegato 7. 3. Il controllo dei vini a DO e ad IG deve garantire, sotto la responsabilita' della struttura di controllo, la rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini ed inoltre, per le partite imbottigliate, la loro tracciabilita'. Le comunicazioni previste dal piano dei controlli possono essere inviate alla struttura di controllo anche per via telematica sulla base degli strumenti informatici gia' in possesso degli operatori, nei tempi previsti dal regolamento (CE) n. 436/09 per le relative annotazioni sui registri. Le procedure e le modalita' previste dal piano dei controlli devono garantire, attraverso controlli a campione, l'espletamento degli esami analitici sulle partite di vino a IG. 4. La struttura di controllo svolge controlli ispettivi, per ciascuna DO o IG e per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato, su una percentuale fissata negli schemi dei rispettivi piani di controllo; tuttavia, a seguito della motivata richiesta di incremento delle percentuali presentata dal Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo, o, in assenza, dalla filiera rappresentativa, l'ICQRF competente per territorio convoca la/e regione/i e/o la/e province autonome interessata/e, la struttura di controllo incaricata e lo stesso Consorzio di tutela o, in assenza, la filiera rappresentativa, al fine di valutare ed eventualmente approvare la variazione richiesta. 5. Gli operatori da sottoporre a controllo per ogni categoria della filiera vitivinicola devono essere estratti tramite sorteggio casuale effettuato dalla struttura di controllo, secondo le percentuali indicate negli allegati 2 e 4, alla presenza di un funzionario dell'Ufficio ICQRF competente per il territorio di produzione della DO o della IG e, ove la regione o provincia autonoma lo ritenga opportuno, di un funzionario della medesima, redigendo, a conclusione delle operazioni, apposito verbale. Ogni anno e' sorteggiato un ulteriore numero di soggetti gia' sottoposti a controllo da riproporre a verifica che rappresentino il 2 per cento degli stessi. Nel caso siano state riscontrate non conformita' gravi l'1 per cento del sorteggio, deve riguardare i soggetti destinatari del provvedimento di non conformita'. 6. Nel caso in cui un soggetto immesso nel sistema tutelato delle DO o IG sia sorteggiato per una o piu' categorie della stessa DO o IG, la struttura di controllo deve svolgere contestualmente le attivita' ispettive, qualora sia in grado di verificare tutti i requisiti richiesti dagli schemi di piano di controllo, in considerazione della stagionalita' delle fasi di controllo. 7 . Le attivita' ispettive di cui al comma 6 si intendono estese a tutte le categorie delle DO o IG a cui il soggetto controllato e' iscritto ai sensi dell'art. 13, comma 12, del decreto legislativo e per le quali la struttura di controllo e' stata autorizzata o designata, eccetto la categoria del viticoltore. Tali attivita' ispettive concorrono a determinare le percentuali minime previste dal piano per le categorie e/o per le DO o IG interessate e, a tal fine, se ne tiene conto nelle operazioni di sorteggio. 8. Al fine di rendicontare i quantitativi di vino a DO e IG imbottigliato, i soggetti imbottigliatori, non oltre sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento e comunque almeno tre giorni lavorativi prima della data di trasferimento o di vendita dei prodotti imbottigliati, comunicano alla competente struttura di controllo tutte le informazioni contenute nel modello di cui all'allegato 8 del presente decreto. Tali informazioni possono essere trasmesse anche telematicamente sui supporti informatici gia' in possesso degli operatori. 9. Limitatamente ai casi di urgenza, relativi al trasferimento o alla vendita immediata di partite di vini, il soggetto interessato effettua comunicazione preventiva di imbottigliamento. La struttura di controllo deve emettere parere entro le successive 24 ore lavorative, previa verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi della partita oggetto di imbottigliamento. La relativa partita diviene trasferibile e/o vendibile allo scadere del predetto termine. 10. Le fascette per i vini a DOCG e a DOC interessati devono essere richieste alla struttura di controllo autorizzata indicando i riferimenti alla certificazione di idoneita' della partita oggetto di imbottigliamento. 11. La struttura di controllo, verificata la sussistenza dei requisiti quantitativi, consegna le fascette, esonerando gli imbottigliatori dagli obblighi di cui ai commi 8 e 9. 12. Per le partite di vino atte a divenire DO i cui disciplinari di produzione prevedono un periodo di affinamento in bottiglia, nonche' le partite imbottigliate, sotto la responsabilita' del soggetto detentore, antecedentemente all'espletamento delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche di cui all'art. 15 del decreto legislativo, il rilascio della certificazione costituisce autorizzazione per l'immissione al consumo, salvo quanto previsto nei commi 10 e 11 per le eventuali fascette necessarie. 13. Nel caso di immissione al consumo di partite di vini a DO o ad IG, ottenute esclusivamente da uve rivendicate in proprio o in qualita' di soci di una cantina cooperativa, possono essere applicate le seguenti disposizioni. Per le partite di vino a IG che non sono oggetto di riclassificazione, l'avvenuta rivendicazione costituisce autorizzazione all'immissione in consumo. Per le partite di vino a IG ottenute a seguito di taglio tra partite rivendicate, la presentazione della relativa comunicazione alla struttura di controllo costituisce autorizzazione all'immissione in consumo. Per le partite di vino a DO, rivendicate, che non sono oggetto di taglio, riclassificazione, declassamento, assemblaggio, l'ottenimento della certificazione costituisce autorizzazione all'immissione in consumo. Per le partite di vino a DO ottenute a seguito di taglio e/o assemblaggio, tra partite rivendicate, dopo la certificazione di idoneita', la presentazione della relativa comunicazione alla struttura di controllo costituisce autorizzazione all'immissione in consumo. I soggetti interessati alle disposizioni del presente comma dovranno comunicare, mensilmente ed anche in forma riepilogativa, tutte le informazioni di cui al comma 8.