Art. 6 
 
                Sistema di certificazione e controllo 
 
  1. La struttura di controllo svolge, a carico dei soggetti iscritti
negli elenchi di cui all'art. 5, l'attivita' di certificazione  e  di
controllo per singola DO e l'attivita' di controllo  per  singola  IG
sulla base degli schemi dei rispettivi piani di controllo allegati al
presente decreto. 
  2. La certificazione delle produzioni di vino atto  a  divenire  DO
viene richiesta dai soggetti immessi nel sistema di certificazione  e
controllo sulla  base  del  procedimento  e  delle  disposizioni  del
decreto ministeriale 11 novembre 2011 indicato  nelle  premesse.  Nel
caso di giudizio di idoneita' la struttura di controllo  rilascia  la
certificazione per la relativa partita, secondo  il  modello  di  cui
all'allegato 7. 
  3. Il controllo dei vini a DO e ad  IG  deve  garantire,  sotto  la
responsabilita'  della  struttura  di   controllo,   la   rispondenza
quantitativa sulle movimentazioni di carico e  scarico  dei  vini  ed
inoltre, per le partite imbottigliate,  la  loro  tracciabilita'.  Le
comunicazioni previste dal piano dei controlli possono essere inviate
alla struttura di controllo anche per via telematica sulla base degli
strumenti informatici gia' in possesso  degli  operatori,  nei  tempi
previsti dal regolamento (CE) n. 436/09 per le  relative  annotazioni
sui registri. Le procedure e le  modalita'  previste  dal  piano  dei
controlli  devono  garantire,  attraverso   controlli   a   campione,
l'espletamento degli esami analitici sulle partite di vino a IG. 
  4. La  struttura  di  controllo  svolge  controlli  ispettivi,  per
ciascuna DO o IG e per ciascuna categoria  di  soggetti  immessi  nel
sistema  tutelato,  su  una  percentuale  fissata  negli  schemi  dei
rispettivi piani di controllo; tuttavia,  a  seguito  della  motivata
richiesta di incremento delle percentuali presentata dal Consorzio di
tutela riconosciuto ai sensi  dell'art.  17,  comma  4,  del  decreto
legislativo, o, in assenza, dalla  filiera  rappresentativa,  l'ICQRF
competente per territorio convoca la/e regione/i  e/o  la/e  province
autonome interessata/e, la struttura di  controllo  incaricata  e  lo
stesso Consorzio di tutela o, in assenza, la filiera rappresentativa,
al  fine  di  valutare  ed  eventualmente  approvare  la   variazione
richiesta. 
  5. Gli operatori da sottoporre a controllo per ogni categoria della
filiera vitivinicola devono essere estratti tramite sorteggio casuale
effettuato dalla  struttura  di  controllo,  secondo  le  percentuali
indicate negli allegati 2  e  4,  alla  presenza  di  un  funzionario
dell'Ufficio ICQRF competente per il territorio di  produzione  della
DO o della IG e, ove la  regione  o  provincia  autonoma  lo  ritenga
opportuno, di un funzionario della medesima, redigendo, a conclusione
delle operazioni, apposito  verbale.  Ogni  anno  e'  sorteggiato  un
ulteriore  numero  di  soggetti  gia'  sottoposti  a   controllo   da
riproporre a verifica che rappresentino il 2 per cento degli  stessi.
Nel caso siano state riscontrate non conformita' gravi l'1 per  cento
del  sorteggio,  deve   riguardare   i   soggetti   destinatari   del
provvedimento di non conformita'. 
  6. Nel caso in cui un soggetto immesso nel sistema  tutelato  delle
DO o IG sia sorteggiato per una o piu' categorie della  stessa  DO  o
IG, la  struttura  di  controllo  deve  svolgere  contestualmente  le
attivita' ispettive, qualora sia  in  grado  di  verificare  tutti  i
requisiti  richiesti  dagli  schemi  di  piano   di   controllo,   in
considerazione della stagionalita' delle fasi di controllo. 
  7 . Le attivita' ispettive di cui al comma 6 si intendono estese  a
tutte le categorie delle DO o IG a cui  il  soggetto  controllato  e'
iscritto ai sensi dell'art. 13, comma 12, del decreto  legislativo  e
per le quali  la  struttura  di  controllo  e'  stata  autorizzata  o
designata, eccetto  la  categoria  del  viticoltore.  Tali  attivita'
ispettive concorrono a determinare le percentuali minime previste dal
piano per le categorie e/o per le DO o IG interessate e, a tal  fine,
se ne tiene conto nelle operazioni di sorteggio. 
  8. Al fine di rendicontare  i  quantitativi  di  vino  a  DO  e  IG
imbottigliato, i soggetti imbottigliatori,  non  oltre  sette  giorni
lavorativi  dalla   data   di   conclusione   delle   operazioni   di
imbottigliamento e comunque almeno tre giorni lavorativi prima  della
data di  trasferimento  o  di  vendita  dei  prodotti  imbottigliati,
comunicano  alla  competente  struttura   di   controllo   tutte   le
informazioni contenute nel modello di cui all'allegato 8 del presente
decreto.   Tali   informazioni   possono   essere   trasmesse   anche
telematicamente sui  supporti  informatici  gia'  in  possesso  degli
operatori. 
  9. Limitatamente ai casi di urgenza, relativi  al  trasferimento  o
alla vendita immediata di partite di vini,  il  soggetto  interessato
effettua comunicazione preventiva di imbottigliamento.  La  struttura
di  controllo  deve  emettere  parere  entro  le  successive  24  ore
lavorative,  previa  verifica   della   sussistenza   dei   requisiti
quantitativi della partita oggetto di imbottigliamento.  La  relativa
partita diviene trasferibile e/o vendibile allo scadere del  predetto
termine. 
  10. Le fascette per i vini a DOCG e a DOC interessati devono essere
richieste  alla  struttura  di  controllo  autorizzata  indicando   i
riferimenti alla certificazione di idoneita' della partita oggetto di
imbottigliamento. 
  11. La  struttura  di  controllo,  verificata  la  sussistenza  dei
requisiti  quantitativi,  consegna  le   fascette,   esonerando   gli
imbottigliatori dagli obblighi di cui ai commi 8 e 9. 
  12. Per le partite di vino atte a divenire DO i cui disciplinari di
produzione prevedono un periodo di affinamento in bottiglia,  nonche'
le partite  imbottigliate,  sotto  la  responsabilita'  del  soggetto
detentore,   antecedentemente    all'espletamento    delle    analisi
chimico-fisiche ed organolettiche di  cui  all'art.  15  del  decreto
legislativo,   il   rilascio   della    certificazione    costituisce
autorizzazione per l'immissione al consumo, salvo quanto previsto nei
commi 10 e 11 per le eventuali fascette necessarie. 
  13. Nel caso di immissione al consumo di partite di vini a DO o  ad
IG, ottenute esclusivamente  da  uve  rivendicate  in  proprio  o  in
qualita' di soci di una cantina cooperativa, possono essere applicate
le seguenti disposizioni. Per le partite di vino a IG  che  non  sono
oggetto di riclassificazione, l'avvenuta  rivendicazione  costituisce
autorizzazione all'immissione in consumo. Per le partite di vino a IG
ottenute  a  seguito  di   taglio   tra   partite   rivendicate,   la
presentazione  della  relativa  comunicazione   alla   struttura   di
controllo costituisce autorizzazione all'immissione in  consumo.  Per
le partite di vino a DO, rivendicate, che non sono oggetto di taglio,
riclassificazione, declassamento, assemblaggio,  l'ottenimento  della
certificazione costituisce autorizzazione all'immissione in  consumo.
Per le partite di  vino  a  DO  ottenute  a  seguito  di  taglio  e/o
assemblaggio, tra partite  rivendicate,  dopo  la  certificazione  di
idoneita',  la  presentazione  della  relativa   comunicazione   alla
struttura di controllo costituisce autorizzazione  all'immissione  in
consumo. I soggetti interessati alle disposizioni del presente  comma
dovranno comunicare, mensilmente ed  anche  in  forma  riepilogativa,
tutte le informazioni di cui al comma 8.