Art. 7 Flusso delle informazioni 1. Nel caso di riclassificazione di uva e/o vino atto a divenire DO o declassamento di vino a DO ad altra denominazione di origine o indicazione geografica, i soggetti della filiera, entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione, ne danno comunicazione, anche mediante strumenti informatici, alla struttura di controllo che, a sua volta, informa entro i tre giorni lavorativi successivi la struttura di controllo competente per la DO e/o IG risultante dall'operazione mettendo a disposizione a titolo gratuito, e senza oneri aggiuntivi a carico dei soggetti della filiera, la documentazione e gli atti necessari al proseguimento del procedimento di certificazione della produzione vitivinicola. 2. Alla struttura di controllo e' fornito l'accesso telematico ai servizi SIAN per la consultazione e l'acquisizione dello schedario viticolo, delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, delle dichiarazioni di giacenza dei vini e per l'inserimento dei dati di cui all'art. 13, comma 16, del decreto legislativo, ivi compresi i provvedimenti di non conformita' lievi e/o gravi emerse a seguito delle attivita' previste dal piano dei controlli. Le modalita' e le tempistiche per l'inserimento e la gestione dei dati di cui sopra sono definite d'intesa tra l'ICQRF, le regioni e le provincie autonome e gli enti gestori delle banche dati. 3. Le comunicazioni previste dallo schema di piano dei controlli allegato potranno essere effettuate mediante telefax, posta ordinaria, posta elettronica o mediante qualsiasi altro mezzo telematico di comunicazione secondo le modalita' concordate tra i soggetti interessati. 4. Gli enti detentori e gestori dei dati sono obbligati a metterli a disposizione gratuitamente alle strutture di controllo. 5. La struttura di controllo deve fornire, alle regioni e province autonome ed all'ICQRF, l'accesso al sistema informatico di gestione dei carichi e degli scarichi dei prodotti vitivinicoli oggetto di certificazione e controllo. 6. Per le finalita' di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, relativo alle disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela, la struttura di controllo deve fornire i dati relativi alla quantita' di prodotto DO (uva rivendicata, vino rivendicato e vino effettivamente imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale precedente a carico dei soci dei consorzi di tutela di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo. I medesimi consorzi devono richiedere tali dati comunicando annualmente l'elenco dei soci. 7. Per le finalita' di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, relativo alle disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela, la struttura di controllo deve fornire i dati relativi alla quantita' di prodotto DO (uva rivendicata, vino rivendicato e vino effettivamente imbottigliato), sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale precedente, a carico di tutti i soggetti rivendicanti la DO anche se non appartenenti ai consorzi di tutela di cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo. 8. Fino all'avvio della funzionalita' di una banca dati condivisa in cui le strutture di controllo devono far confluire tutti i dati relativi all'attivita' di controllo e certificazione svolta, ciascuna struttura di controllo e' tenuta a fornire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al consorzio di tutela, report semestrali sullo stato di evoluzione delle singole DO e IG riportanti anche i dati relativi alle produzioni vitivinicole certificate, imbottigliate ed esportate. 9. I report di cui al comma 8 devono essere redatti secondo modalita' concordate con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente. 10. La struttura di controllo e' tenuta a trasmettere all'ICQRF ed alle regioni e le province autonome competenti, entro il 1° marzo di ciascun anno, la relazione sull'attivita' di controllo svolta nell'anno precedente, contenente, per ogni tipologia di controllo prevista dal piano dei controlli della singola D.O. e I.G., almeno i dati e gli elementi documentali di cui all'allegato 9 del presente decreto.