Art. 9 Disposizioni per la vendita diretta al consumatore finale dei vini a DO e a IG operata da parte dei vinificatori, intermediari e imbottigliatori 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche per i prodotti vitivinicoli certificati a DO o rivendicati a IG oggetto di vendita diretta al consumatore finale. Per vendita diretta al consumatore finale si intende la vendita di prodotti a DO o IG allo stato sfuso in contenitori di proprieta' dell'acquirente. 2. Per i vini di cui al presente decreto, e' ammessa la vendita diretta al consumatore finale esclusivamente di: a) vini a DO certificati, se consentita dal disciplinare di produzione; b) vini ad IG rivendicati. 3. I soggetti interessati devono comunicare mensilmente alla struttura di controllo i quantitativi di vini a DO o IG venduti direttamente al consumatore finale. Nel caso di vini a DO la comunicazione deve riportare anche i riferimenti alle certificazioni di idoneita' delle relative partite.