Art. 9 
 
Disposizioni per la vendita diretta al consumatore finale dei vini  a
  DO e a  IG  operata  da  parte  dei  vinificatori,  intermediari  e
  imbottigliatori 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto  si  applicano  anche
per i prodotti vitivinicoli certificati  a  DO  o  rivendicati  a  IG
oggetto di vendita diretta al consumatore finale. Per vendita diretta
al consumatore finale si intende la vendita di prodotti  a  DO  o  IG
allo stato sfuso in contenitori di proprieta' dell'acquirente. 
  2. Per i vini di cui al presente decreto,  e'  ammessa  la  vendita
diretta al consumatore finale esclusivamente di: 
  a) vini  a  DO  certificati,  se  consentita  dal  disciplinare  di
produzione; 
  b) vini ad IG rivendicati. 
  3.  I  soggetti  interessati  devono  comunicare  mensilmente  alla
struttura di controllo i quantitativi di  vini  a  DO  o  IG  venduti
direttamente al  consumatore  finale.  Nel  caso  di  vini  a  DO  la
comunicazione deve riportare anche i riferimenti alle  certificazioni
di idoneita' delle relative partite.