Allegato 1 ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA SOMMARIO A. Introduzione B. Elementi del piano dei controlli: 1. Soggetti 2. Fase di processo 3. Requisito 4. Documentazione 5. Attivita' di controllo 6. Tipo di controllo 7. Entita' del controllo per anno 8. Non Conformita' 9. Gravita' della non conformita' 10. Azione correttiva A. INTRODUZIONE Il presente documento riporta le istruzioni per la redazione del Piano di controllo (d'ora in avanti Piano) secondo le modalita' descritte dallo Schema di controllo per i vini a D.O. e ad I.G. (d'ora in avanti Schema). Il Piano deve essere predisposto seguendo la struttura ed i contenuti dello Schema. Seguire la struttura dello Schema significa inserire nel Piano tutte le specifiche tecnico-produttive, previste dal disciplinare di produzione, relative alla singola D.O. o I.G. controllata. Le istruzioni sono suddivise, per semplicita' descrittiva, in tanti paragrafi quante sono le colonne individuate nello Schema. Per tutte le attivita' si fa riferimento alla normativa vigente che disciplina i vini a D.O. e ad I.G., in particolare alle seguenti norme: • Reg. (CE) 1234/2007; • Reg. (CE) 607/2009; • Reg. (CE) 606/2009; • Reg. (CE) 436/2009; • Reg. (UE) 401/2010; • D.M. 23 dicembre 2009; • D.M. 16 dicembre 2010 (schedario viticolo nazionale); • D.M. 19 aprile 2011 (gestione e distribuzione contrassegni); • D.M. 11 novembre 2011 (esami chimico fisici ed organolettici); • D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61; • Legge 20 febbraio 2006, n. 82; • Decreto di approvazione del disciplinare di produzione. Il Piano dovra' prevedere due tipologie di attivita', strettamente collegate e conseguenti tra loro: a) attivita' di verifica della conformita' della D.O. e della I.G., basata sulle seguenti azioni obbligatorie: • Acquisizione dei dati relativi alla documentazione obbligatoria per gli utilizzatori della D.O . e della I.G., ivi compresi quelli necessari per la conoscenza dei movimenti interni alla D.O. ed alla I.G.. • Conoscenza in ogni momento della situazione reale della D.O. e della I.G.: vigneto, produzione di uva, giacenze di prodotti sfusi e di prodotto imbottigliato. • Attuazione del controllo di rispondenza quantitativa dell'intera D.O. e I.G., tra produzione, commercializzazione e imbottigliamento di ogni singola azienda e in ogni singola fase di processo. b) attivita' di certificazione delle produzioni a D.O. basata sulle seguenti attivita': • Verifiche documentali sistematiche sulla rispondenza quantitativa a monte delle richieste di prelievo finalizzate alla certificazione dei prodotti destinati alla D.O. con il relativo rilascio dei certificati di idoneita' per i vini a D.O.; • Verifiche documentali sistematiche sulla rispondenza quantitativa successivamente alle comunicazioni di imbottigliamento dei prodotti certificati a D.O. e rivendicati a I.G.. • Verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle aziende iscritte allo schedario viticolo nazionale che hanno operato la rivendicazione della specifica D.O. nella precedente campagna. Tale percentuale sara' comprensiva della stima della resa di uva per ettaro. La percentuale delle aziende da sottoporre a verifica e' ridotta al 8%, comprensiva della stima della resa di uva ad ettaro, nella campagna successiva al completamento dei controlli su tutti i soggetti iscritti al sistema. Ai fini del raggiungimento del 100% delle aziende controllate le aziende gia' sottoposte a verifica annuale non rientrano nel sorteggio per gli anni successivi, fatto salvo quanto disposto all'art. 6, comma 5, del decreto, anche nel caso di cambiamento della struttura di controllo incaricata. • Verifiche ispettive di processo presso le aziende di trasformazione delle uve. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle aziende iscritte alla struttura di controllo. Tale percentuale sara' comprensiva del controllo sulla sussistenza del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina dei prodotti vitivinicoli pari al 5% delle aziende gia' sorteggiate per la verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici. • Verifiche ispettive di processo presso gli intermediari delle uve destinate alla vinificazione. Tali verifiche sono effettuate annualmente nel periodo vendemmiale su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle aziende iscritte alla struttura di controllo detentrici di uve destinate alla D.O.. • Verifiche ispettive di processo presso gli intermediari di vini sfusi destinati alla D.O. o certificati a D.O. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo dell'10% delle aziende iscritte alla struttura di controllo che detengano prodotti a D.O. e/o destinati alla D.O. alla data del sorteggio. • Verifiche ispettive di processo presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 15% delle aziende iscritte all'organismo di controllo. Tale percentuale sara' comprensiva del controllo sulla rispondenza dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura, nonche' del controllo analitico di rispondenza con la certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 pari al 5% delle aziende gia' sorteggiate per la verifica annuale presso le aziende imbottigliatrici. Fatte salve le tolleranze analitiche previste dalla normativa vigente e dal metodo di analisi, nella verifica di rispondenza devono essere valutate le differenze a carico dei parametri chimico fisici (titolo alcolometrico totale, zuccheri totali ed estratto secco non riduttore qualora previsto dal relativo disciplinare di produzione) derivanti anche da eventuali pratiche enologiche comunicate nel modello di cui all'allegato 8 del presente decreto. c) attivita' di verifica della conformita' delle produzioni ad I.G. basata sulle seguenti attivita': • Verifiche documentali sistematiche sulla rispondenza quantitativa successivamente alle comunicazioni di movimentazione ed imbottigliamento dei prodotti rivendicati ad I.G.. • Verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 3% delle aziende iscritte allo schedario viticolo nazionale che hanno operato la rivendicazione della specifica I.G. nella precedente campagna da superfici iscritte esclusivamente ad I.G.,. Tale percentuale sara' comprensiva della stima della resa di uva per ettaro pari al 1% delle aziende gia' sorteggiate per la verifica in campo dei requisiti agronomici. • Verifiche ispettive di processo presso le aziende di trasformazione delle uve. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 3% delle aziende iscritte alla struttura di controllo. Tale percentuale sara' comprensiva del controllo sulla sussistenza dei requisiti chimici previsti dal disciplinare per la relativa fase di vinificazione pari al 1 % delle aziende gia' sorteggiate per la verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici. • Verifiche ispettive di processo presso gli intermediari delle uve destinate alla vinificazione. Tali verifiche sono effettuate annualmente nel periodo vendemmiale su un campione significativo pari ad un minimo del 3% delle aziende iscritte alla struttura di controllo detentrici di uve destinate alla I.G.. • Verifiche ispettive di processo presso gli intermediari di vini sfusi detentori di vini ad I.G.. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo dell'3% delle aziende iscritte alla struttura di controllo che detengano prodotti a I.G. alla data del sorteggio. • Verifiche ispettive di processo presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 5 % delle aziende iscritte alla struttura di controllo. Tale percentuale sara' comprensiva del controllo sulla rispondenza dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura, nonche' del controllo analitico di rispondenza dei requisiti chimico/fisici previsti dall'art. 26 del regolamento UE 607/09 nonche' quelli previsti dal disciplinare di produzione pari al 2% delle aziende gia' sorteggiate per la verifica annuale presso le aziende imbottigliatrici. B. ELEMENTI DEL PIANO DEI CONTROLLI 1. SOGGETTI I soggetti effettivamente presenti nella filiera del vino a D.O. e ad I.G., partendo dalla produzione di uva fino al soggetto imbottigliatore e/o confezionatore del prodotto finito certificato e pronto per la commercializzazione. 2. FASE DI PROCESSO Per ciascun soggetto viene definita la fase di processo. 3. REQUISITI Per ciascuna fase di processo precedentemente identificata sono "esplicitati" i requisiti minimi che ciascun soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelata. Tali requisiti sono quelli previsti dal Disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria per ogni fase del processo produttivo. 4. ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (anche per via telematica) S'intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere l'attivita' di controllo. In sostituzione al documento di trasporto (DA IT) il destinatario dei prodotti commercializzati come destinati alla D.O., certificati a D.O. o ad I.G. potranno comunicare in forma riepilogativa, secondo le modalita' di cui all'art. 6 comma 3, le seguenti informazioni estratte dalla documentazione ufficiale di cantina: - data e numero del documento; - quantita' trasportata; - CUAA del Fornitore; - denominazione, tipologia, menzione, toponimo, annata; - eventuali manipolazioni (contraddistinte con il codice comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009). 5. ATTIVITA' DI CONTROLLO Per ciascun requisito individuato occorre definire le attivita' di controllo per le verifiche di conformita'. 6. TIPO ED ENTITA' DEL CONTROLLO Nello schema si riportano la tipologia del controllo e l'entita' minima di esso. La tipologia del controllo e' stata sinteticamente raggruppata in tre possibili categorie: • un controllo di tipo documentale (indicata nello Schema con la lettera D); • un controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto (indicato con la lettera I), esso puo' comprendere anche un controllo a campione della documentazione aziendale; • un controllo di tipo analitico sul prodotto (indicato con la lettera A). 7. ENTITA' DEL CONTROLLO PER ANNO Valore percentuale del numero di soggetti da sottoporre a controllo per anno secondo le modalita' indicate alla sezione A, lett. b. ovviamente le percentuali indicate sono quelle minime, in quanto la struttura di controllo puo' effettuare controlli anche su percentuali piu' elevate. 8. NON CONFORMITA' E' l'elencazione delle non conformita' possibili per ciascun requisito individuato. Ogni modifica "riduttiva", da grave a lieve delle non conformita' accertate, deve essere opportunamente giustificata e documentata dal comitato di certificazione della struttura di controllo. 9. GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' Per non conformita' lievi s'intendono le irregolarita' che possono essere risolte con azioni correttive poste in essere e che non hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito. Per non conformita' gravi s'intendono le irregolarita' che non possono essere risolvibili con azioni correttive (ovvero non conformita' gia' considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive poste in essere) e/o che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito. 10. AZIONE CORRETTIVA Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni poste in essere al fine di eliminare le cause di non conformita' lieve accertate.