Art. 2 
 
  La responsabilita', presente e futura, conseguente  alla  eventuale
mancata  registrazione  comunitaria  delle  modifiche  richieste   al
disciplinare di  produzione  della  indicazione  geografica  protetta
Pesca di Leonforte,  ricade  sui  soggetti  che  si  avvalgono  della
protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.