IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40  con  particolare
riferimento  all'art.  13,  commi  1,  1-bis,  1-ter,  1-quater  e  1
quinquies,  che  prevedono  il  riordino  e  il  potenziamento  degli
istituti professionali da attuarsi con uno  o  piu'  regolamenti  del
Ministro della pubblica istruzione, adottati ai sensi  dell'art.  17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  con  particolare
riferimento all'art. 64, che prevede, al comma 3, la  predisposizione
da parte  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, di  un  piano  programmatico  di  interventi  volti  ad  una
maggiore razionalizzazione dell'utilizzo  delle  risorse  disponibili
per una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al
comma 4, in attuazione del piano programmatico e nel  quadro  di  una
piu' ampia  revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico  del  sistema  scolastico,  l'emanazione   di   regolamenti
governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della  citata  legge  23
agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei
diversi ordini di scuola; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  recante  «Norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87 concernente il riordino degli istituti professionali in attuazione
dell'art. 64, comma 4, del citato decreto legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto in particolare, l'art. 5, comma  3,  lettera  b)  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica che prevede, nell'ambito  del
riordino   dell'organizzazione   dei    percorsi    degli    istituti
professionali, la possibilita' di utilizzare una quota del  curricolo
pari al 35% nel secondo biennio e  al  40%  nell'ultimo  anno,  quali
spazi di flessibilita' per l'ulteriore articolazione in opzioni delle
aree di indirizzo di cui ai rispettivi Allegati B) e C),  finalizzati
a  corrispondere  alle  esigenze  del  territorio  e  ai   fabbisogni
formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni; 
  Visto, infine, l'art. 8 del citato decreto presidenziale che  detta
disposizioni per il passaggio al nuovo ordinamento e, in particolare,
il comma 4, lettera c) che, per l'applicazione dell'art. 5, comma  3,
lettera b)  sopra  citato,  prevede  l'adozione  di  un  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  previo
parere della Conferenza Stato-Regioni-Province  autonome  di  cui  al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  con  il  quale  vengono
fissati gli ambiti, i criteri e le modalita' per  l'attuazione  delle
ulteriori  articolazioni  delle  aree  di  indirizzo  in  un   numero
contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco nazionale; 
  Vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 81, nella  seduta  del  16
dicembre 2010, riguardante l'adozione di linee guida  per  realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli  istituti  professionali  e  i
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma  dell'art.
13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40; 
  Considerato che, in applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  87,  la  flessibilita'
oggetto del presente decreto puo'  essere  utilizzata  esclusivamente
nei limiti delle dotazioni organiche assegnate  e  senza  determinare
esuberi di personale; 
  Ritenuto che,  al  fine  di  non  determinare  una  espansione  dei
percorsi formativi  cosi'  come  riordinati,  l'individuazione  delle
opzioni deve essere limitata ad  un  numero  contenuto  che  risponda
effettivamente ai criteri stabiliti con il presente  decreto  e  che,
inoltre,  nel  quadro   generale   di   riferimento   dell'erogazione
dell'offerta formativa, si  differenzi  dalla  specifica  offerta  di
Istruzione e Formazione Professionale  al  fine  di  non  determinare
duplicazioni dei percorsi; 
  Considerato  che  l'individuazione  delle  citate  opzioni   e   la
conseguente possibilita' di definire gli spazi di  flessibilita'  del
curricolo comporta un necessario confronto con le realta'  produttive
del paese, al fine di delineare i fabbisogni formativi  che  emergono
dal  mondo  del  lavoro  e  delle  professioni  e   che,   per   tali
considerazioni, si e' ritenuto  opportuno  attivare,  preventivamente
alla  definizione  del  presente   decreto,   incontri   di   settore
plurilaterali ed incontri nazionali ai  quali  hanno  partecipato  le
parti sociali datoriali e sindacali fornendo  contributi  utili  allo
scopo; 
  Considerato, altresi', che la  materia  delle  opzioni  costituisce
oggetto della programmazione dell'offerta formativa regionale e,  per
questi motivi, sono stati parimenti attivati confronti tra le Regioni
e le strutture regionali del Ministero; 
  Considerato   che   nell'ambito   della    citata    programmazione
dell'offerta formativa regionale rientrano anche i percorsi triennali
e quadriennali  di  istruzione  e  formazione  professionale  e  che,
pertanto,  per  l'individuazione   delle   opzioni   negli   istituti
professionali si dovra' necessariamente tenere conto  degli  organici
raccordi tra i percorsi dell'istruzione professionale  e  i  percorsi
dell'istruzione e formazione professionale  di  esclusiva  competenza
regionale gia' definiti con l'Intesa in sede di Conferenza  Unificata
sopra citata; 
  Considerato che i percorsi formativi conseguenti  alla  attivazione
delle opzioni di cui trattasi, in quanto riferiti al secondo  biennio
e all'ultimo anno del nuovo ordinamento degli istituti professionali,
entreranno in vigore dall'anno scolastico 2012-2013; 
  Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, di  dover
procedere, in applicazione delle previsioni del citato art. 8,  comma
4, lettera c), alla definizione degli ambiti, criteri e modalita' per
l'ulteriore articolazione  delle  aree  di  indirizzo  in  un  numero
contenuto  di  opzioni  al  fine  di  consentire  alle   Regioni   la
definizione di una programmazione dell'offerta formativa quanto  piu'
rispondente ai bisogni del territorio e delle realta' produttive; 
  Considerato che, nella  fase  di  prima  applicazione,  si  ritiene
opportuno istituire l'Elenco nazionale  delle  opzioni  dei  percorsi
degli istituti professionali previsto dall'art. 8, comma  4,  lettera
c) del piu' volte citato decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 87 contestualmente all'emanazione del presente decreto
interministeriale; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  Nazionale   della   Pubblica
Istruzione reso nell'adunanza del 14 dicembre 2011; 
  Acquisito,  altresi',  il  prescritto   parere   della   Conferenza
Stato-Regioni-Province autonome di  cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 19 gennaio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per i motivi di cui in premessa  e  in  applicazione  dell'art.  5,
comma 3, lettera b) e dell'art. 8, comma 4, lettera  c)  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  87,  vengono
definiti gli  ambiti,  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'ulteriore
articolazione delle aree di indirizzo  dei  percorsi  degli  istituti
professionali in  un  numero  contenuto  di  opzioni,  specificamente
illustrati nell'allegato A)  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.