Art. 2 2.1 E' istituito l'Elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali, al quale si dovra' fare riferimento nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, analiticamente formulato nell'Allegato B), che costituisce parte integrante del presente decreto. 2.2 L'Elenco nazionale delle opzioni potra' essere periodicamente aggiornato per corrispondere a nuovi fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo nonche' in conseguenza degli esiti del monitoraggio previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, degli sviluppi della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche, fermo restando il rispetto dei criteri e delle modalita' di individuazione di ulteriori opzioni secondo le disposizioni dell'Allegato A) del presente decreto. 2.3 L'attivazione delle opzioni di cui all'Elenco B, ancorche' modificato a seguito di eventuali aggiornamenti, deve essere in ogni caso effettuata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate a legislazione vigente, senza determinare esuberi di personale.