Art. 2 
 
  2.1 E' istituito l'Elenco nazionale delle opzioni  quali  ulteriori
articolazioni delle aree di indirizzo  dei  percorsi  degli  istituti
professionali, al quale si dovra' fare riferimento nell'ambito  della
programmazione  dell'offerta  formativa   regionale,   analiticamente
formulato nell'Allegato B),  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2.2 L'Elenco nazionale delle opzioni potra'  essere  periodicamente
aggiornato per corrispondere a nuovi  fabbisogni  formativi  espressi
dal mondo economico e produttivo nonche' in conseguenza  degli  esiti
del monitoraggio previsto dall'art.  7,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  87,  degli  sviluppi
della ricerca scientifica e  delle  innovazioni  tecnologiche,  fermo
restando il rispetto dei criteri e delle modalita' di  individuazione
di ulteriori opzioni secondo le  disposizioni  dell'Allegato  A)  del
presente decreto. 
  2.3 L'attivazione delle opzioni  di  cui  all'Elenco  B,  ancorche'
modificato a seguito di eventuali aggiornamenti, deve essere in  ogni
caso effettuata nei limiti  delle  dotazioni  organiche  assegnate  a
legislazione vigente, senza determinare esuberi di personale.