IL CAPO DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive della qualita' 
 
  Visto il Reg. (CE) n. 834  del  Consiglio  del  28  giugno  2007  e
successive  modifiche,   relativo   alla   produzione   biologica   e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  Reg.  (CEE)
n. 2092/91; 
  Visto il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008  e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE)
n. 834/2007  del  Consiglio  relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti  biologici,  per  quanto  riguarda  la
produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre  2008,
recante modalita' di applicazione  del  Reg.  (CE)  n.  834/2007  del
Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione  di  prodotti
biologici dai Paesi terzi; 
  Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n.  426  della  Commissione
del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo
l'art. 92-bis, che stabilisce  l'obbligo  per  gli  Stati  membri  di
mettere a disposizione del pubblico,  compresa  la  pubblicazione  su
internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i
relativi documenti giustificativi; 
  Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194 di istituzione del Sian  quale
fornitore  dei  servizi  necessari  alla  gestione,  da  parte  degli
organismi pagatori  e  delle  Regioni  e  degli  Enti  locali,  degli
adempimenti derivanti dalla politica agricola comune,  connessi  alla
gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi; 
  Visto il decreto legislativo del 4 giugno 1997 n. 143  che  dispone
per il SIAN caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e
di interoperabilita' e delle architetture  di  cooperazione  previste
dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  1°  dicembre
1999,  n.  503  recante   norme   per   l'istituzione   della   Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo
30 aprile 1998,  n.  173  che  all'art.  9  istituisce  il  fascicolo
aziendale   riepilogativo    dei    dati    aziendali,    finalizzato
all'aggiornamento delle informazioni di cui all'art.  3  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 503/99; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  febbraio  2012
n. 41, recante la  riorganizzazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto  ministeriale  4  agosto  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, recante modalita'  di
attuazione  del  Reg.  (CE)  n.  1804/99  sulle  produzioni   animali
biologiche; 
  Visto il decreto ministeriale del 7 luglio 2005,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  160  del  12  luglio  2005,  che  disciplina
l'approvazione   della   modulistica   relativa   alle   preparazioni
alimentari; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  27  novembre  2009  n.  18354,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  2010,
recante  disposizioni  per  l'attuazione  dei  regolamenti  (CE)   n.
834/2007,  n.  889/2008,  n.   1235/2008   e   successive   modifiche
riguardanti la produzione biologica e  l'etichettatura  dei  prodotti
biologici, ed in particolare l'art. 10 che  stabilisce  le  modalita'
attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27  del  Reg.
(CE)  n.  834/2007,  nonche'   l'art.   12   paragrafo   2   relativo
all'informatizzazione della nuova modulistica; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  30  luglio  2010  n.  11955  e
relativo  allegato,  che   costituisce   il   modello   di   notifica
dell'attivita' di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura
biologica; 
  Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2012, n.  2048  sulle
disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11
e la gestione informatizzata della notifica di attivita'  con  metodo
biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n.  834  del  Consiglio
del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo  alla  produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che  abroga  il
Reg. (CEE) n. 2092/91; 
  Ritenuto opportuno differire il termine di entrata  in  vigore  del
decreto ministeriale 1° febbraio  2012  n.  2049  per  consentire  un
efficace avvio della cooperazione applicativa tra il SIB e i  sistemi
informativi delle Regioni e Province autonome; 
  Ritenuto opportuno stabilire un periodo transitorio per  consentire
agli operatori di notificare la propria attivita' in tutte le Regioni
e  Province  autonome  nelle  quali  sono  ubicate   eventuali   sedi
operative; 
  Sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
riunione dell'11 luglio 2012; 
  Sentito  il  Comitato  consultivo  per  l'agricoltura  biologica  e
ecocompatibile nella riunione del 19 luglio 2012: 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il termine  di  entrata  in  vigore  del  decreto  ministeriale  1°
febbraio 2012, n. 2049 e' differito al 1° ottobre 2012.