Art. 2 
 
  1. Gli operatori che  notificano  la  propria  attivita'  ai  sensi
dell'art. 5, paragrafo 6 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n.
2049 ed hanno sedi operative in diverse Regioni e Province  Autonome,
per un periodo transitorio, sono tenuti a presentare notifica: 
    ai sistemi  informativi,  di  cui  all'Allegato  I  del  presente
decreto, di ciascuna Regione o  Provincia  Autonoma  nella  quale  e'
ubicata l'eventuale sede operativa; 
    al  SIB  per  le  Regioni  o  Province  Autonome   non   indicate
all'Allegato I del presente decreto. 
  2. La disposizione del paragrafo precedente si applica a  decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto e  fino  al  31  dicembre
2012.