Art. 2 1. Gli operatori che notificano la propria attivita' ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 ed hanno sedi operative in diverse Regioni e Province Autonome, per un periodo transitorio, sono tenuti a presentare notifica: ai sistemi informativi, di cui all'Allegato I del presente decreto, di ciascuna Regione o Provincia Autonoma nella quale e' ubicata l'eventuale sede operativa; al SIB per le Regioni o Province Autonome non indicate all'Allegato I del presente decreto. 2. La disposizione del paragrafo precedente si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012.