Art. 29 Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi 1. In considerazione della particolare gravita' della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono piu' tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati. 2. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, nonche' di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. La rimodulazione dei programmi d'investimento oggetto di agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' consentita entro e non oltre un anno dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del CIPE di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso il CIPE puo' prorogare il termine di ultimazione degli investimenti per non piu' di un anno dal termine originariamente previsto. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non e' consentito alcun differimento del termine di ultimazione degli investimenti, eventualmente prorogato, per effetto di variazioni del programma e dei soggetti proponenti. 5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma gia' oggetto di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate dalle agevolazioni previste e ne da' comunicazione al CIPE. Per i programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica, qualora successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 6. E' disposta la risoluzione dei contratti di programma gia' stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'impresa non abbia prodotto la documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio. Qualora il contratto sia riferito ad una pluralita' di iniziative, la risoluzione ha effetto limitatamente alle iniziative interessate dall'inadempimento. 7. (( Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti. )) 8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, della legge 30 luglio 1990, n. 221, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e dell'articolo 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purche' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla predetta data. La documentazione finale di spesa e' presentata dai beneficiari entro sei mesi, non piu' prorogabili, dalla scadenza del termine di ultimazione come sopra definito. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni. 9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di situazioni di particolari gravita' sotto il profilo economico e finanziario delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuita' delle attivita' produttive ed il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, puo' disporre in via eccezionale la sospensione dei termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi aziendali.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 che reca Modifiche della L. 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249: «Art. 1. 1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , garantendo la continuita' di sviluppo dei territori meridionali, e' autorizzata la spesa di lire 13.800 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attivita' produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali. 1-bis. Per gli interventi di cui al D.L. 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994. 2. (abrogato) 3. Restano ferme le disposizioni della L. 1° marzo 1986, n. 64 , per gli interventi di agevolazione alle attivita' produttive che alla data di entrata in vigore del D.L. 14 agosto 1992, n. 363, risultavano: a) inseriti nei contratti di programma gia' approvati dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64; b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; c) relativi a Centri di ricerca e Progetti di ricerca, non inclusi nei contratti di programma, per i quali e' stato emanato il provvedimento di ammissibilita'; d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'art. 9, comma 14, della L. 1° marzo 1986, n. 64 , fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo; e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purche' siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le societa' convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati. 3-bis. Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 14 agosto 1992, n. 363, che non rientrano in quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma 2. 3-ter. In ogni caso il provvedimento di concessione per gli interventi di cui al comma 3, lettera e), ha durata limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il programma di investimento deve essere completato; detto termine puo' essere eccezionalmente prorogato per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore. 4. Gli stanziamenti gia' individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni industriali, con provvedimento di concessione provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo. 5. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunita' europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale. A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede alle relative erogazioni con priorita' rispetto ad ogni altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei finanziamenti diretti alla realizzazione degli interventi cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, individua le risorse della legge 1° marzo 1986, n. 64, destinate dalle regioni ai medesimi interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , per il successivo trasferimento alle regioni secondo le norme in vigore. 6. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con delibera CIPE del 3 agosto 1988 al conseguimento delle finalita' di cui all'art. 13 della legge 1° marzo 1986, n. 64 , fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ed e' inscritta, in ragione di lire 300 miliardi per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni suddetti. La disponibilita' riveniente per effetto di quanto precede e' corrispondentemente portata ad integrazione delle risorse destinate al finanziamento degli incentivi alle attivita' produttive di cui alla citata legge n. 64 del 1986. 7. Le risorse dei fondi strutturali comunitari programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle competenti amministrazioni dello Stato, sentite le regioni interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi con priorita' nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati. Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre 1992, sono proposte alla Commissione delle Comunita' europee per essere revocate e successivamente riprogrammate per la parte corrispondente alla percentuale non spesa: conseguentemente si procede alla rimodulazione delle relative quote di cofinanziamento nazionale. 8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonche' per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, e' autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi, e' assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici nei limiti delle disponibilita' di cui alla citata legge 1° marzo 1986, n. 64 , e al presente comma. 9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di interventi previsti dal presente decreto, con priorita' per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati. 10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, nonche' degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64. 11. - 12 - (soppressi) 13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e lire 900 miliardi per l'anno 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. 14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 360 , si intendono riferite anche all'erogazione della somma di cui all'art. 10 del decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134, per le finalita' ivi previste. 15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - La legge 1 marzo 1986 n. 64 reca Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1986, n. 61, supplemento ordinario. - Per il testo dell'art. 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 si vedano i riferimenti normativi all'art.23. - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 che reca Norme per l'attuazione della politica mineraria (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1982, n. 288): «Art. 12. Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'art. 19, L. 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, per programmi di investimenti relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione - ivi comprese le opere infrastrutturali - delle sostanze minerali definite all'art. 2, secondo comma. Per le concessioni di coltivazione gia' rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti devono riguardare programmi di ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento. Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma. Il contributo in conto interessi e' concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale. La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, e' pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi e' pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 20, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modifiche e integrazioni, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento. Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente art. si applicano gli articoli 11, 21 e 22, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modifiche e integrazioni. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'art. 20, L. 12 agosto 1977, n. 675.». - La legge 30 luglio-1990 n. 221 reca Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1990, n. 183. - Il Decreto Legge 24 aprile 1993, n. 121 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1993, n. 96) convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 1993, n. 204 (Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1993, n. 147). reca Interventi urgenti a sostegno del settore minerario. - La legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario.