(( Art. 38 ter 
 
 
Inserimento  dell'energia  geotermica  tra   le   fonti   energetiche
                             strategiche 
 
  1. All'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,
dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
  «f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di  cui
al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 57, comma 1, del citato decreto legge
          n. 5 del 2012: 
              "1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la
          sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel  quadro
          delle  misure  volte  a  migliorare   l'efficienza   e   la
          competitivita' nel settore petrolifero,  sono  individuati,
          quali infrastrutture e  insediamenti  strategici  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 7, lettera i),  della  legge  23  agosto
          2004, n. 239: 
              a) gli stabilimenti di lavorazione e di  stoccaggio  di
          oli minerali; 
              b) i depositi costieri di oli  minerali  come  definiti
          dall'art. 52 del Codice della navigazione; 
              c)  i  depositi  di  carburante  per   aviazione   siti
          all'interno del sedime aeroportuale; 
              d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad
          esclusione  del  G.P.L.,  di  capacita'   autorizzata   non
          inferiore a metri cubi 10.000; 
              e) i depositi di  stoccaggio  di  G.P.L.  di  capacita'
          autorizzata non inferiore a tonnellate 200; 
              f) gli oleodotti di cui all'art. 1,  comma  8,  lettera
          c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.".