(( Art. 38 ter Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche 1. All'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22». ))
Riferimenti normativi Si riporta l'art. 57, comma 1, del citato decreto legge n. 5 del 2012: "1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239: a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'art. 52 del Codice della navigazione; c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale; d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000; e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita' autorizzata non inferiore a tonnellate 200; f) gli oleodotti di cui all'art. 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.".