(( Art. 46 bis Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro 1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»; b) all'articolo 1, dopo il comma 17 e' inserito il seguente: «17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera i-bis) e' aggiunta la seguente: "i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con contratto di apprendistato"»; c) all'articolo 1, comma 26, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi»; 2) alla lettera b), le parole: «corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi»; d) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio»; e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a), alinea, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e la lettera b) e' abrogata; f) all'articolo 2, dopo il comma 46 e' inserito il seguente: «46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative»; g) all'articolo 2, comma 57, le parole: «, al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014» e le parole: «al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016»; h) all'articolo 2, il comma 70 e' sostituito dal seguente: «70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata" sono sostituite dalle seguenti: "quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali". L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2016»; i) all'articolo 2, dopo il comma 70 e' inserito il seguente: «70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,». 2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: «b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo; b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti». 3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g) del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 12 milioni di euro per l'anno 2014, mediante le maggiori entrate derivanti dalla medesima lettera g) del comma 1 e, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ))
Riferimenti normativi - Il testo degli articoli 1, 2, 4 e 47 della L. 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), modificati dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153, S.O. - Si riporta il comma 4-bis della L. 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee-legge comunitaria per il 1990) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1991, n. 10, S.O.: "4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attivita'.". - Si riporta il comma 27 dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.: "27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo.".