(( Art. 46 bis 
 
 
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure  in  materia  di
                          accordi di lavoro 
 
  1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «I termini ridotti di cui al primo periodo  trovano
applicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e in  ogni  altro
caso previsto dai contratti  collettivi  stipulati  ad  ogni  livello
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'  rappresentative
sul piano nazionale»; 
    b) all'articolo 1, dopo il comma 17 e' inserito il seguente: 
  «17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo  la  lettera
i-bis) e' aggiunta la seguente: 
    "i-ter) in tutti i settori produttivi, in  caso  di  utilizzo  da
parte del somministratore  di  uno  o  piu'  lavoratori  assunti  con
contratto di apprendistato"»; 
    c) all'articolo 1, comma 26, capoverso «Art.  69-bis»,  comma  1,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) che la collaborazione con il medesimo committente  abbia  una
durata  complessiva  superiore  a  otto  mesi  annui  per  due   anni
consecutivi»; 
      2) alla lettera b), le parole: «corrispettivi  complessivamente
percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «corrispettivi  annui  complessivamente
percepiti  dal   collaboratore   nell'arco   di   due   anni   solari
consecutivi»; 
    d) all'articolo 1, comma 32, lettera  a),  capoverso  «Art.  70»,
comma 1, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Per  l'anno
2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi'  rese,
in tutti i  settori  produttivi,  compresi  gli  enti  locali,  fermo
restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite  massimo  di  3.000
euro di corrispettivo per anno solare, da percettori  di  prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS  provvede  a
sottrarre dalla contribuzione figurativa  relativa  alle  prestazioni
integrative del salario  o  di  sostegno  al  reddito  gli  accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio»; 
  e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a),  alinea,  le  parole:
«31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»
e la lettera b) e' abrogata; 
    f) all'articolo 2, dopo il comma 46 e' inserito il seguente: 
«46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  entro  il
31 ottobre 2014, procede, insieme alle  associazioni  dei  datori  di
lavoro   e   alle    organizzazioni    sindacali    dei    lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale,  ad  una
ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali  in  essere
alla predetta data, al fine di  verificare  la  corrispondenza  della
disciplina transitoria di cui al comma 46 a  tali  prospettive  e  di
proporre,  compatibilmente  con  i  vincoli  di   finanza   pubblica,
eventuali conseguenti iniziative»; 
    g) all'articolo 2, comma 57, le parole: «, al 28  per  cento  per
l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014»  e  le
parole: «al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per  l'anno
2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22  per  cento  per  l'anno
2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento  a  decorrere
dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento  per
l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al  22  per  cento  per
l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016»; 
    h) all'articolo 2, il comma 70 e' sostituito dal seguente: 
  «70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive  modificazioni,  le  parole:  "qualora  la   continuazione
dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata" sono  sostituite
dalle seguenti: "quando sussistano prospettive di continuazione o  di
ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli
di occupazione, da valutare in base a  parametri  oggettivi  definiti
con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali".
L'articolo 3 della citata legge n.  223  del  1991,  come  da  ultimo
modificato dal presente comma, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio
2016»; 
    i) all'articolo 2, dopo il comma 70 e' inserito il seguente: 
  «70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di  crisi
aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono
essere depositati presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, secondo modalita' indicate con decreto  direttoriale.  Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica»; 
    l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le
parole:  «della  presente  legge,»  sono  inserite  le  seguenti:  «i
lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata  fino
a sei mesi,». 
  2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre  1990,  n.
428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
    «b-bis) per le quali vi sia stata la  dichiarazione  di  apertura
della procedura di concordato preventivo; 
    b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione  dell'accordo  di
ristrutturazione dei debiti». 
  3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g)  del
comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2013  e
2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a  12
milioni di  euro  per  l'anno  2014,  mediante  le  maggiori  entrate
derivanti dalla medesima lettera g)  del  comma  1  e,  quanto  a  46
milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni  di  euro  per  l'anno
2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo degli articoli 1, 2, 4  e  47  della  L.  28
          giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma  del
          mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di   crescita),
          modificati  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153, S.O. 
              - Si riporta il comma 4-bis della L. 29 dicembre  1990,
          n.  428  (Disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee-legge comunitaria per  il  1990)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1991, n. 10, S.O.: 
              "4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un  accordo
          circa il mantenimento,  anche  parziale,  dell'occupazione,
          l'art.  2112  del  codice  civile  trova  applicazione  nei
          termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo
          qualora il trasferimento riguardi aziende: 
              a) delle quali sia stato accertato lo  stato  di  crisi
          aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera  c),
          della legge 12 agosto 1977, n. 675; 
              b) per le quali sia  stata  disposta  l'amministrazione
          straordinaria, ai sensi del decreto  legislativo  8  luglio
          1999, n.  270,  in  caso  di  continuazione  o  di  mancata
          cessazione dell'attivita'.". 
              - Si riporta il  comma  27  dell'art.  24  del  D.L.  6
          dicembre 2011, n. 201(Disposizioni urgenti per la crescita,
          l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.: 
          "27. Presso il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
          e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il
          Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di
          euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
          2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.  Con
          decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
          predetto Fondo.".