(( Art. 51 bis 
 
 
   Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo 
 
  1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni  di
genere  e  di  settori  di  attivita'   cinematografiche,   teatrali,
musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti,  costituiti
in forma di impresa, e' riconosciuta la qualifica di micro, piccola e
media impresa ai sensi della disciplina dell'Unione  europea  vigente
in materia. 
  2. Le imprese di cui al comma  1  usufruiscono  delle  agevolazioni
nazionali e dell'Unione europea previste dalla normativa vigente  per
le piccole e medie imprese, in attuazione del  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. 
  3. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15  novembre
1993, n. 507, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «i-bis) la pubblicita' effettuata mediante proiezioni all'interno
delle  sale  cinematografiche  in  quanto   e   laddove   percepibile
esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
          aprile 2005 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
          ottobre 2005, n. 238. 
          - L'art. 17, comma 1, del decreto legislativo  15  novembre
          1993, n.  507  (Revisione  ed  armonizzazione  dell'imposta
          comunale sulla pubblicita' e del  diritto  sulle  pubbliche
          affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed  aree
          pubbliche dei comuni e delle province nonche'  della  tassa
          per lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  a  norma
          dell'art.  4  della  legge  23  ottobre   1992,   n.   421,
          concernente  il  riordino  della   finanza   territoriale),
          modificato  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato   sulla
          Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1993, S.O. n. 108.