Art. 55 
 
 
              Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 
 
  1. Alla legge 24 marzo 2001, n.  89,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «Nell'accertare  la
violazione il giudice valuta la complessita' del caso, l'oggetto  del
procedimento, il comportamento delle parti e del giudice  durante  il
procedimento, nonche'  quello  di  ogni  altro  soggetto  chiamato  a
concorrervi o a contribuire alla sua definizione»; 
      2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole  di  cui  al
comma 1 se il processo non eccede la durata  di  tre  anni  in  primo
grado, di due anni in secondo grado,  di  un  anno  nel  giudizio  di
legittimita'. Ai  fini  del  computo  della  durata  il  processo  si
considera iniziato con  il  deposito  del  ricorso  introduttivo  del
giudizio ovvero con  la  notificazione  dell'atto  di  citazione.  Si
considera rispettato il termine ragionevole  se  il  procedimento  di
esecuzione forzata si e' concluso in tre  anni,  e  se  la  procedura
concorsuale si e'  conclusa  in  sei  anni.  Il  processo  penale  si
considera iniziato con l'assunzione della qualita'  di  imputato,  di
parte civile o di responsabile civile, ovvero  quando  l'indagato  ha
avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. 
  2-ter. Si considera comunque rispettato il termine  ragionevole  se
il giudizio viene definito in  modo  irrevocabile  in  un  tempo  non
superiore a sei anni. 
  2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo  in  cui
il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il  giorno  in  cui
inizia a decorrere  il  termine  per  proporre  l'impugnazione  e  la
proposizione della stessa. 
  2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo: 
    a)  in  favore  della  parte  soccombente  condannata   a   norma
dell'articolo 96 del codice di procedura civile; 
    b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo,
del codice di procedura civile; 
    c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma,  primo  periodo,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
    d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta  prescrizione
connessa a condotte dilatorie della parte; 
    e) quando l'imputato non ha depositato istanza  di  accelerazione
del processo penale nei trenta giorni successivi al  superamento  dei
termini cui all'articolo 2-bis. 
    f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali  che  abbia
determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento; 
      3) il comma 3 e' abrogato; 
    b) dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 2-bis (Misura dell'indennizzo). - 1.  Il  giudice  liquida  a
titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore  a  500
euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno,  o  frazione  di
anno superiore a sei mesi,  che  eccede  il  termine  ragionevole  di
durata del processo. 
  2. L'indennizzo e'  determinato  a  norma  dell'articolo  2056  del
codice civile, tenendo conto: 
    a)  dell'esito  del  processo  nel  quale  si  e'  verificata  la
violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; 
    b) del comportamento del giudice e delle parti; 
    c) della natura degli interessi coinvolti; 
    d) del valore e della rilevanza della causa,  valutati  anche  in
relazione alle condizioni personali della parte. 
  3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non  puo'
in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se  inferiore,
a quello del diritto accertato dal giudice.»; 
    c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Procedimento). - 1. La  domanda  di  equa  riparazione  si
propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto
in cui ha sede il giudice competente ai sensi  dell'articolo  11  del
codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i
magistrati nel cui distretto e' concluso o estinto  relativamente  ai
gradi di merito il procedimento  nel  cui  ambito  la  violazione  si
assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di  procedura
civile. 
  2.  Il  ricorso  e'  proposto  nei  confronti  del  Ministro  della
giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del
Ministro della difesa quando si tratta di  procedimenti  del  giudice
militare. Negli altri casi e' proposto  nei  confronti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei
seguenti atti: 
    a) l'atto di citazione, il ricorso,  le  comparse  e  le  memorie
relativi al procedimento nel  cui  ambito  la  violazione  si  assume
verificata; 
    b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; 
    c) il provvedimento che ha definito il giudizio,  ove  questo  si
sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. 
  4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte
a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione  con
decreto motivato da emettere entro trenta  giorni  dal  deposito  del
ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del  codice
di procedura civile. 
  5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge  all'amministrazione
contro cui e' stata proposta la domanda di pagare senza dilazione  la
somma  liquidata  a  titolo  di  equa  riparazione,  autorizzando  in
mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le
spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento. 
  6. Se il ricorso e' in tutto o in parte  respinto  la  domanda  non
puo' essere riproposta, ma la parte puo'  fare  opposizione  a  norma
dell'articolo 5-ter. 
  7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi  diritto  avviene  nei
limiti delle risorse disponibili.»; 
    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  (( «Art. 4 (Termine di proponibilita').  -  1.  ))  La  domanda  di
riparazione puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi
dal momento in cui la  decisione  che  conclude  il  procedimento  e'
divenuta definitiva.»; 
    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  5  (Notificazioni  e  comunicazioni).  -  1.   Il   ricorso,
unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, e'
notificato per copia autentica  al  soggetto  nei  cui  confronti  la
domanda e' proposta. 
  2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione  non  sia
eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del
provvedimento e la domanda di equa riparazione non puo'  essere  piu'
proposta. 
  3. La notificazione  ai  sensi  del  comma  1  rende  improponibile
l'opposizione  e  comporta  acquiescenza  al  decreto  da  parte  del
ricorrente. 
  4. Il decreto che accoglie la domanda  e'  altresi'  comunicato  al
procuratore generale della Corte dei conti,  ai  fini  dell'eventuale
avvio  del  procedimento  di  responsabilita',  nonche'  ai  titolari
dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati
dal procedimento.»; 
    f) dopo l'articolo 5-bis sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 5-ter (Opposizione). - 1. Contro il  decreto  che  ha  deciso
sulla domanda di equa riparazione puo'  essere  proposta  opposizione
nel termine perentorio  di  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del
provvedimento ovvero dalla sua notificazione. 
  2.  L'opposizione  si  propone  con  ricorso  davanti   all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il  decreto.
Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile. 
  3. La corte d'appello  provvede  ai  sensi  degli  articoli  737  e
seguenti del codice di procedura civile. Del collegio  non  puo'  far
parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato. 
  4. L'opposizione non sospende l'esecuzione  del  provvedimento.  Il
collegio,  tuttavia,  quando  ricorrono  gravi  motivi,   puo',   con
ordinanza  non  impugnabile,  sospendere  l'efficacia  esecutiva  del
decreto opposto. 
  5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso,
decreto impugnabile per  cassazione.  Il  decreto  e'  immediatamente
esecutivo. 
  Art. 5-quater (Sanzioni processuali). - 1. Con il  decreto  di  cui
all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il
giudizio di opposizione, il  giudice,  quando  la  domanda  per  equa
riparazione  e'  dichiarata   inammissibile   ovvero   manifestamente
infondata, puo' condannare il ricorrente al pagamento in favore della
cassa delle ammende di una somma di  denaro  non  inferiore  ad  euro
1.000 e non superiore ad euro 10.000.». 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  ricorsi
depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a  quello  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  (( 2-bis. L'articolo 1, comma 1225, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, si interpreta nel senso  che  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in  caso
di  pronunce  emesse  nei  suoi  confronti  e  nei  confronti   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5 e 5-bis della  legge
          24 marzo 2001, n. 89 (Previsione  di  equa  riparazione  in
          caso di violazione del termine ragionevole del  processo  e
          modifica dell' art. 375 del codice  di  procedura  civile),
          modificati  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78. 
              Si  riporta  l'art.  1,  comma  1225,  della  Legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello    Stato-legge
          finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              "1225.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1224   si
          applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di  entrata
          in vigore della presente legge. Al fine  di  razionalizzare
          le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri  finanziari
          conseguenti alla violazione di obblighi internazionali,  ai
          pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il  Ministero
          dell'economia e delle finanze.  I  pagamenti  di  somme  di
          denaro conseguenti alle pronunce di  condanna  della  Corte
          europea dei diritti dell'uomo emanate nei  confronti  dello
          Stato italiano sono effettuati dal Ministero  dell'economia
          e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   d'intesa   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono individuate le  risorse
          umane, strumentali  e  finanziarie  da  trasferire  per  lo
          svolgimento delle funzioni di  cui  al  comma  1224  ed  al
          presente comma.".