Art. 17 Applicazione dell'art. 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 436/2009 - Indicazioni da apporre sui recipienti per il magazzinaggio 1. Fatto salvo l'art. 40, paragrafo 3, comma 2, del regolamento (CE) n. 436/2009 e l'art. 12, comma 2, della legge n. 82/2006, i singoli recipienti presenti in cantina ovvero le partite formate dai recipienti di capacita' inferiore a 10 ettolitri, riempiti dello stesso prodotto e immagazzinati in modo che siano chiaramente separati dagli altri, ancorche' non denunciati in applicazione dell'art. 15, comma 1, della legge medesima, sono dotati di un cartello, fissato in modo che non sia possibile la rimozione accidentale e che risulti ben visibile e leggibile. 2. Sin dal momento in cui i prodotti vitivinicoli sono contenuti nei recipienti presenti in cantina, sul cartello di cui al comma 1 sono dichiarate, in modo chiaro, leggibile e non equivoco, le indicazioni seguenti, conformemente a quanto previsto dalle norme relative a ciascun prodotto, sempre che, nel caso delle indicazioni facoltative, si preveda di farle figurare in etichetta: la designazione della categoria, con l'indicazione, se del caso: a) delle espressioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo nonche' del nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta; b) dei nomi geografici previsti dai disciplinari, ai sensi dell'art. 4 del decreto; c) della menzione vigna, in conformita' dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo; i termini che indicano il tenore di zucchero; la provenienza; il colore; i termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione; l'annata; il nome di una o piu' varieta' di vite o dei loro sinonimi; le menzioni tradizionali; nel caso dei vini a DOP e IGP il riferimento ai dati identificativi della certificazione rilasciata dall'organismo di controllo incaricato, conformemente alla normativa nazionale emanata in applicazione dell'art. 118-septdecies del reg. (CE) n. 1234/2007. Non costituisce violazione delle disposizioni di cui al presente comma l'omissione delle indicazioni elencate qualora le stesse siano implicite nell'uso della specifica DOP o IGP. 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 si intendono rispettati nei casi a) e b) di seguito indicati, se si verificano contestualmente le relative condizioni ivi descritte: a) cantine dotate di terminali video aggiornati mediante elaboratore centrale: sono presenti, in corrispondenza dei recipienti di cantina, terminali video collegati ad un elaboratore centrale, accessibile esclusivamente a cura e sotto la responsabilita' dei soggetti di cui all'art. 36 del reg. (CE) n. 436/2009; i terminali video recano, aggiornate e leggibili, le indicazioni previste dal comma 2 ovvero i codici di cui al comma 5 nonche' il numero, anch'esso ben visibile e leggibile, con il quale sono univocamente contrassegnati i recipienti di cantina ai quali si riferiscono; ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 82/2006, ad ogni richiesta delle autorita' o degli organismi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, sono immediatamente messi a disposizione degli stessi, mediante la stampa di un apposito documento, le indicazioni ovvero i codici ed i numeri di cui alla lettera a), con riferimento a ciascun recipiente presente in cantina; b) cantine presso le quali i registri ufficiali tenuti ai sensi del capo III del reg. (CE) n. 436/2009 e delle relative norme nazionali d'applicazione recano le informazioni atte a far identificare il contenuto dei singoli recipienti: i recipienti presenti in cantina sono contrassegnati univocamente in modo ben visibile e leggibile; ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 82/2006, ad ogni richiesta delle autorita' o degli organismi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, sono immediatamente messi a disposizione degli stessi, mediante l'esibizione dei registri ufficiali delle entrate e delle uscite, debitamente aggiornati, le indicazioni relative a ciascun prodotto vitivinicolo detenuto e quelle atte a far individuare i recipienti ove ciascun prodotto vitivinicolo e' contenuto. 4. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui al comma 2 corrispondono a quelle utilizzate nei conti distinti tenuti a norma dell'art. 39, paragrafo 1, del regolamento CE n. 436/2009, ovvero comunque nei documenti giustificativi, ufficiali o commerciali, dei prodotti detenuti ovvero introdotti e spediti. 5. E' consentito l'utilizzo di codici in luogo delle indicazioni di cui al comma 2, a condizione che gli stessi codici siano gia' utilizzati nei registri.