Art. 7 
 
Art. 118-septvicies, paragrafo 2, lettera b) del reg. CE n. 1234/2007
  - Liste vitigni da escludere nell'etichettatura e presentazione per
  vini senza DOP o IGP. 
 
  1. Ai fini dell'etichettatura e della  presentazione  dei  prodotti
vitivinicoli di cui  al  reg.  CE  n.  1234/07,  art.  118-sexvicies,
paragrafo 1,  che  non  hanno  una  DOP  o  IGP  prodotti  in  ambito
nazionale,  conformemente   alle   disposizioni   di   cui   all'art.
118-septvicies, paragrafo 2, lettera b) del  reg.  CE  n.  1234/2007,
sono escluse: 
    a) le varieta' di vite e loro sinonimi riportate agli allegati  1
e 2 del presente decreto; 
    b) le varieta' di vite, o loro sinonimi, che  contengono  o  sono
costituite da  una  DOP  o  IGP  protetta  ai  sensi  degli  articoli
118-quaterdecies e 118-vicies del reg. CE n. 1234/2007; 
    c) le altre varieta', o loro sinonimi, elencate  all'allegato  3,
costituenti parzialmente il nome di una o piu' DOP  o  IGP  italiane,
ovvero in qualita' di varieta' autoctone  italiane  il  loro  uso  e'
strettamente connesso a specifiche tipologie di vini DOP o IGP di  un
determinato ambito territoriale regionale o interregionale; 
    d) fatto salvo  quanto  previsto  al  comma  2,  tutte  le  altre
varieta' o loro sinonimi, che rappresentano una  parte  molto  esigua
della superficie vitata italiana,  elencate  nel  registro  nazionale
delle varieta' di vite, sezione vitigni ad uve da vino, aggiornato da
ultimo con decreto ministeriale  22  aprile  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  170  del  23  luglio
2011; il registro aggiornato sara' pubblicato sul sito  Internet  del
Ministero; 
  2. Conformemente alle disposizioni di cui al comma 1, e'  riportato
all'allegato 4 l'elenco positivo  delle  varieta'  di  vite,  o  loro
sinonimi, che possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei
prodotti  vitivinicoli  di  cui  al  reg.   CE   n.   1234/07,   art.
118-sexvicies, paragrafo 1, che non hanno una DOP o IGP  prodotti  in
ambito nazionale. 
  3. Per i  vini  spumanti  di  cui  alle  categorie  n.  4,  5  e  6
dell'allegato XI-ter del reg. CE n. 1234/2007, non  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d). Per  tali  categorie
possono essere utilizzate le varieta' di vite elencate  nel  registro
nazionale richiamato al comma 1, con  esclusione  delle  varieta'  di
vite o loro sinonimi di cui al comma 1,  lettera  a)  e  b).  Per  le
stesse categorie possono essere altresi' utilizzate le varieta' ed  i
sinonimi riportati negli allegati 3 e 4 del presente decreto.