IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000 n. 60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 («Norme in materia ambientale») che recepisce la citata direttiva 2000/60/CE, e in particolare la Parte III; Vista la legge 14 novembre 1995 n. 481, istitutiva delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ed in particolare il suo art. 2; Vista la legge 26 marzo 2010 n. 42, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, che ha introdotto il comma 186-bis all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, il quale ha disposto la soppressione delle Autorita' di ambito territoriale ottimale ed ha disposto che le regioni attribuiscano con legge le funzioni gia' esercitate dalle autorita', nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; Vista la legge del 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ed in particolare l'art. 10, comma 15 che ha assegnato all'Agenzia nazionale per la regolazione e vigilanza in materia di acqua le competenze gia' attribuite dall'art. 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 18 luglio 2011; Visto l'art. 21, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso la Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche; Visto l'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che, con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ha previsto il subentro dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nelle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, stabilendo che siano esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto l'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che ha previsto che le funzioni da trasferire siano individuate mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Considerata la Comunicazione interpretativa della Commissione Europea COM (2000) 477 (Politica di tariffazione per una gestione piu' sostenibile delle Risorse Idriche) del 26 luglio 2000, che, in linea con le recenti iniziative volte ad attribuire maggior peso a strumenti di natura economica nell'ambito delle politiche ambientali, promuove la tariffazione dei servizi idrici quale mezzo per garantire un uso piu' sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico. Cio' anche al fine di contribuire a fare in modo che gli obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva possano essere raggiunti in maniera efficace dal punto di vista dei costi. Considerato che la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (direttiva quadro in materia di acque), recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che traccia i principi in tema di gestione della risorsa idrica, ha tra i suoi principali obiettivi la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile della risorsa, la protezione dell'ambiente, nonche' la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccita'; per il conseguimento di tali obiettivi, la direttiva impone un approccio integrato al governo della risorsa, che superi la storica tripartizione della «difesa dalle acque/difesa del suolo", "tutela delle acque e obiettivi di qualita'», «gestione del servizio idrico integrato»; Considerato che anche la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (cd direttiva «alluvioni»), recepita con il decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attivita' economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunita', in coerenza e coordinamento con gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE; Considerato che la comunicazione in materia di carenza idrica e siccita' (COM 2007/414) e il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici (COM 2009/147) richiedono che si proceda entro il corrente anno alla definizione del Piano nazionale di adattamento al fine, tra l'altro, di diminuire la vulnerabilita' e aumentare la resilienza delle risorse idriche per prevenire le conseguenze negative e i danni derivanti dai cambiamenti climatici; Considerato che spetta al Ministro dell'ambiente, ai sensi del comma 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottare le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque; Considerato altresi' che: le attivita' preliminari alla definizione dei costi per i vari settori d'impiego dell'acqua attengono alla funzione d'indirizzo e coordinamento tipica dell'autorita' di governo della risorsa; per la gestione sostenibile delle risorse idriche, la direttiva stabilisce che il sistema di gestione unica ed integrata delle acque deve essere basato sulle unita' geografiche ed idrologiche naturali, i bacini idrografici, e che la gestione degli stessi, soprattutto se di ridotte dimensioni (oppure se le acque sotterranee localizzate in un bacino confluiscono di fatto nel bacino idrografico adiacente), debbano avere un unico coordinamento a livello di distretto idrografico; le misure individuate nella pianificazione di bacino ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE debbono essere il risultato di un'analisi in termini di sostenibilita' ambientale, sociale ed economico-finanziaria, in coerenza con l'analisi economica di cui all'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE e all'art. 119 del decreto legislativo n. 152/06, e che debbono garantire il recupero integrale del costo dei servizi idrici, ovvero la quantificazione dei costi finanziari, ambientali e della risorsa tenendo conto del principio «chi inquina paga»; la gestione integrata della risorsa, come prevista dalla direttiva 2000/60/CE e dalle direttive ad essa strettamente connesse 2006/118/CE e 2007/60/CE, deve tenere conto dei differenti usi della stessa, della sua tutela quantitativa e qualitativa, delle ripercussioni che i cambiamenti climatici comportano sul governo integrato della risorsa stessa, richiedendo pertanto a tal fine il completamento del riassetto della governance e una ottimale definizione di ruoli e competenze tra livelli distrettuali e regionali; il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, sebbene rappresenti una parte minoritaria rispetto agli altri usi della risorsa, e' considerato prioritario e deve essere opportunamente garantito e tutelato anche attraverso una gestione secondo principi di efficienza, efficacia ed economicita'; la legge del 22 dicembre 2011, n. 214 affronta alcuni aspetti attinenti alla materia del servizio idrico integrato, attribuendo all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas le funzioni di regolazione, con particolare riferimento alla determinazione della tariffa e al controllo del servizio idrico integrato, prevedendo che esse siano esercitate con i poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481; Ritenuto necessario: assicurare al piu' presto una governance complessiva e unitaria per la risorsa idrica, avviando al contempo l'istituzione delle Autorita' di distretto e dando attuazione alla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 adottando i necessari atti amministrativi, pervenendo definitivamente ad un assetto istituzionale nazionale coerente con i principi della direttiva 2000/60/CE; adottare un quadro normativo improntato ad una logica unitaria della difesa idrogeologica, della gestione integrata dell'acqua e del governo delle risorse idriche; rendere operative le autorita' di bacino distrettuali; portare a definitiva e rapida approvazione i piani di gestione dei distretti idrografici e i relativi programmi di azione; che ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tenga conto dei principi comunitari con particolare riferimento a quelli inerenti le politiche di tariffazione, quali il principio del «chi inquina paga» e il principio della copertura integrale del costo del servizio finanziario, ambientale e della risorsa ( principio del full cost recovery); Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata del 10 maggio 2012; Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Decreta: Art. 1 Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare continua ad esercitare le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3, ed in particolare: a) adotta gli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche, individuando obiettivi generali e priorita' di intervento; b) adotta gli indirizzi e fissa gli standard di qualita' della risorsa ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/06 e delle Direttive comunitarie di settore; c) definisce criteri e indirizzi per favorire il risparmio idrico, l'efficienza nell'uso della risorsa idrica e per il riutilizzo delle acque reflue; d) definisce i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettivita' in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina paga»; e) definisce i criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato e da ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nonche' dai servizi di captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettivita'; f) definisce gli obiettivi generali di qualita' del servizio idrico integrato sul territorio nazionale, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; g) puo' definire indirizzi per realizzare, attraverso una modulazione differenziata della tariffa, una perequazione solidaristica tra ambiti diversamente forniti di risorse idriche.