Art. 2 
 
 
          Delega alla banca o all'intermediario finanziario 
 
  1. L'impresa creditrice puo' delegare una banca o un  intermediario
finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire  per
proprio conto le attivita' connesse alla procedura di  certificazione
del credito, ivi compresa la presentazione dell'istanza di nomina del
commissario ad  acta,  conferendo  mandato  mediante  l'utilizzo  del
modello allegato 4.