Art. 2 Delega alla banca o all'intermediario finanziario 1. L'impresa creditrice puo' delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attivita' connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, conferendo mandato mediante l'utilizzo del modello allegato 4.