Art. 3 
 
 
Utilizzo delle certificazioni di  cui  all'art.  141,  comma  2,  del
   decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
 
  Le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma  2,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207
possono essere utilizzate esclusivamente al  fine  di  consentire  la
cessione  pro  soluto  e  pro  solvendo  a  favore  di  banche  o  di
intermediatori finanziari, riconosciuti dalla  legislazione  vigente,
secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 2 luglio  2012,  n.  152,  nonche'  per
l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia secondo i criteri  e
le modalita' stabilite  dal  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico 26  giugno  2012  recante  "Modifiche  ed  integrazioni  ai
criteri e alle modalita' per la concessione della garanzia del  Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese". 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 ottobre 2012 
 
                                                  Il Ministro: Grilli