Art. 3 Utilizzo delle certificazioni di cui all'art. 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 possono essere utilizzate esclusivamente al fine di consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore di banche o di intermediatori finanziari, riconosciuti dalla legislazione vigente, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2012, n. 152, nonche' per l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia secondo i criteri e le modalita' stabilite dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2012 recante "Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 ottobre 2012 Il Ministro: Grilli