IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT e IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE Visto l'art. 20, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 30, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone, per gli enti territoriali che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, dell'obiettivo del patto di stabilita' interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; Visto l'art. 36, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' della sperimentazione di cui all'art. 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, nonche' individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 concernente «Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118»; Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 19 gennaio 2012 riguardante lo schema di decreto in corso di emanazione, che sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 concernente «Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giungo 2011 n. 118»; Viste le note del 29 febbraio 2012 con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha invitato i comuni di Torino, Grazzanise, Sospirolo, Napoli, Frosinone e Porto Cesareo che non hanno avviato la sperimentazione a dare attuazione al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 sulla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118; Viste le note con cui i comuni di Porto Cesareo e di Sospirolo hanno comunicato che non intendono avviare la sperimentazione; Considerato che, alla data del 30 aprile 2012, i comuni di Torino, Grazzanise, Napoli e Frosinone, non hanno dato seguito alla formale richiesta di avviare la sperimentazione; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 concernente le modalita' di attuazione della sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che prevede l'esclusione dalla sperimentazione e dal sistema premiante degli enti che non applicano correttamente le disposizioni del richiamato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 concernente «Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118», che sostituisce il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 di pari oggetto; Visto l'art. 31, comma 2, della summenzionata legge 12 novembre 2011, n. 183 che dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma; Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il comma 5 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che dispone, per gli enti locali che risultano collocati nella classe piu' virtuosa - in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - che il conseguimento dell'obiettivo strutturale avviene realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della cosiddetta «clausola di salvaguardia» introdotta dal successivo comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2012, n. 0020386, concernente gli obiettivi programmatici del Patto di stabilita' interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti emanato ai sensi del comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 volto a definire il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato, per ciascun ente, ai sensi dei commi da 2 a 6 dello stesso art. 31, e le relative modalita' di trasmissione; Visto l'art. 32 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, disciplina il patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Ravvisata quindi l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 20, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione dei criteri in base ai quali operare la riduzione degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 6 giugno 2012; Decreta: Art. 1 Criterio di riparto 1. Per l'anno 2012, la ripartizione del miglioramento di 20 milioni di euro dell'obiettivo tra regioni, province e comuni che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avviene in proporzione al contributo alla manovra di finanza pubblica richiesto ai predetti comparti con decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e con decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. 2. Il miglioramento dell'obiettivo di 20 milioni di euro di cui al comma 1 e' attribuito per 12 milioni di euro alle regioni, per 2 milioni di euro alle province e per 6 milioni di euro ai comuni.