IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO, 
 
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, 
                        IL TURISMO E LO SPORT 
 
                                  e 
 
                     IL MINISTRO PER LA COESIONE 
                            TERRITORIALE 
 
  Visto l'art. 20, comma 3, penultimo periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art.  30,  comma  2,  della
legge  12  novembre  2011,  n.  183,  che  dispone,  per   gli   enti
territoriali che partecipano alla sperimentazione di cui all'art.  36
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la riduzione, per  un
importo complessivo di 20 milioni di euro, dell'obiettivo  del  patto
di stabilita' interno di cui agli articoli 31 e  32  della  legge  12
novembre 2011, n. 183; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi; 
  Visto l'art. 36, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 118
del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme  per
il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni  e  per  la
coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita'  della
sperimentazione di cui all'art.  36,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 118 del 2011, nonche' individuate  le  amministrazioni
coinvolte nella sperimentazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
dicembre 2011 concernente «Individuazione delle  amministrazioni  che
partecipano  alla  sperimentazione  della  disciplina  concernente  i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti
locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118»; 
  Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 19
gennaio 2012 riguardante lo schema di decreto in corso di emanazione,
che sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
28 dicembre 2011 concernente  «Individuazione  delle  amministrazioni
che partecipano alla sperimentazione della disciplina  concernente  i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti
locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36  del  decreto
legislativo 23 giungo 2011 n. 118»; 
  Viste le note del 29 febbraio 2012 con cui  il  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato  ha  invitato  i  comuni  di  Torino,
Grazzanise, Sospirolo, Napoli, Frosinone  e  Porto  Cesareo  che  non
hanno avviato la sperimentazione a dare attuazione al citato  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011  sulla
sperimentazione della disciplina concernente i  sistemi  contabili  e
gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei  loro
enti ed organismi, di cui all'art.  36  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011 n. 118; 
  Viste le note con cui i comuni di  Porto  Cesareo  e  di  Sospirolo
hanno comunicato che non intendono avviare la sperimentazione; 
  Considerato che, alla data del 30 aprile 2012, i comuni di  Torino,
Grazzanise, Napoli e Frosinone, non hanno dato seguito  alla  formale
richiesta di avviare la sperimentazione; 
  Visto l'art.  5  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 28 dicembre 2011  concernente  le  modalita'  di  attuazione
della sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, che prevede l'esclusione dalla sperimentazione e
dal sistema premiante degli enti che non applicano  correttamente  le
disposizioni del richiamato decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.
118; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
maggio 2012 concernente  «Individuazione  delle  amministrazioni  che
partecipano  alla  sperimentazione  della  disciplina  concernente  i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti
locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118», che sostituisce il citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre  2011  di  pari
oggetto; 
  Visto l'art. 31, comma 2, della  summenzionata  legge  12  novembre
2011, n. 183 che dispone che,  ai  fini  della  determinazione  dello
specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni  con
popolazione superiore a 5.000 abitanti  applicano  alla  media  della
spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,  cosi'  come  desunta
dai certificati di conto  consuntivo,  le  percentuali  di  cui  alle
lettere a) e b) del medesimo comma; 
  Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che,  ai
fini del concorso al contenimento  dei  saldi  di  finanza  pubblica,
prevede che gli enti locali soggetti al patto di  stabilita'  interno
devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013  e  successivi,
un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore  al
valore individuato  ai  sensi  del  comma  2  del  medesimo  articolo
diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di  cui
al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il comma 5 dell'art. 31 della  legge  n.  183  del  2011  che
dispone, per gli enti locali che  risultano  collocati  nella  classe
piu' virtuosa - in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111  -  che   il   conseguimento
dell'obiettivo strutturale avviene realizzando un saldo  espresso  in
termini di competenza mista pari a zero, ovvero  pari  ad  un  valore
compatibile con  gli  spazi  finanziari  derivanti  dall'applicazione
della cosiddetta «clausola di salvaguardia» introdotta dal successivo
comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  5
giugno 2012, n. 0020386, concernente gli obiettivi programmatici  del
Patto di stabilita' interno per il triennio 2012-2014 per le province
e i comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti  emanato  ai
sensi del comma 19, secondo periodo,  dell'art.  31  della  legge  12
novembre 2011, n. 183 volto  a  definire  il  prospetto  dimostrativo
dell'obiettivo determinato, per ciascun ente, ai sensi dei commi da 2
a 6 dello stesso art. 31, e le relative modalita' di trasmissione; 
  Visto l'art. 32 della legge n. 183  del  2011,  che,  ai  fini  del
concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, disciplina il
patto di stabilita' interno delle regioni e delle  province  autonome
di Trento e di Bolzano; 
  Ravvisata quindi l'opportunita'  di  procedere,  al  fine  di  dare
attuazione alle disposizioni di cui  al  citato  art.  20,  comma  3,
penultimo  periodo,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
all'emanazione  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,  con  il  Ministro
per  gli  affari  regionali  e  con  il  Ministro  per  la   coesione
territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  per  la  definizione
dei criteri in base ai quali operare  la  riduzione  degli  obiettivi
degli enti che partecipano alla sperimentazione di  cui  all'art.  36
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del  6
giugno 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Criterio di riparto 
 
  1. Per l'anno 2012, la ripartizione del miglioramento di 20 milioni
di euro dell'obiettivo tra regioni, province e comuni che partecipano
alla sperimentazione di cui all'art. 36 del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 avviene in proporzione al contributo alla manovra
di finanza pubblica richiesto ai predetti comparti con  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 e con decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. 
  2. Il miglioramento dell'obiettivo di 20 milioni di euro di cui  al
comma 1 e' attribuito per 12 milioni di  euro  alle  regioni,  per  2
milioni di euro alle province e per 6 milioni di euro ai comuni.