IL CAPO DIPARTIMENTO 
delle politiche competitive della  qualita'  agroalimentare  e  della
                                pesca 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti i Regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti Organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Visto il decreto del 9 febbraio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale)  n.  46  del  25
febbraio 2009 con il quale il laboratorio Centro analisi  biochimiche
del dott. Carmine Ventre, ubicato in Rizziconi (RC), Via Pitagora  n.
4, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati  di  analisi  nel
settore oleicolo; 
  Vista la domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione  presentata  dal
laboratorio sopra indicato in data 11 ottobre 2012; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere  ottenuto  in   data   12   settembre   2012   l'accreditamento
relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e
del suo sistema qualita',  in  conformita'  alle  prescrizioni  della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte  di  un  organismo  conforme
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato  in  ambito  EA  -
European Cooperation for Accreditation; 
  Ritenuti sussistenti le condizioni e  i  requisiti  concernenti  il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                     Si rinnova l'autorizzazione 
 
al laboratorio Centro analisi biochimiche del dott.  Carmine  Ventre,
ubicato in Rizziconi  (RC),  Via  Pitagora  n.  4,  al  rilascio  dei
certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle  prove
elencate in allegato al presente decreto. 
  L'autorizzazione ha validita'  fino  al  6  ottobre  2016  data  di
scadenza dell'accreditamento. 
  L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio
Centro  analisi  biochimiche   del   dott.   Carmine   Ventre   perda
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation. 
  Il   laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di    comunicare
all'Amministrazione autorizzante eventuali  cambiamenti  sopravvenuti
interessanti la struttura societaria, l'ubicazione  del  laboratorio,
la dotazione strumentale,  l'impiego  del  personale  ed  ogni  altra
modifica concernente le prove di analisi per le quali il  laboratorio
medesimo e' accreditato. 
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 
  Sui  certificati  di  analisi  rilasciati  e  su   ogni   tipo   di
comunicazione pubblicitaria o  promozionale  diffusa,  e'  necessario
indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove  di
analisi autorizzate. 
  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'   di   verificare   la
sussistenza delle condizioni e dei  requisiti  su  cui  si  fonda  il
provvedimento autorizzatorio, in mancanza di  essi,  l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 ottobre 2012 
 
                                         Il capo dipartimento: Serino