Art. 2 Recupero somme per incapienza 1. Le riduzioni che non trovano capienza nel fondo sperimentale di riequilibrio, nonche' nei trasferimenti erariali, saranno comunicate all'Agenzia delle Entrate per il recupero, secondo quanto prescritto dal richiamato dall'art. 16, comma 7 del decreto-legge n. 95 del 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2012 Il Ministro: Cancellieri