Art. 2 
 
 
                    Recupero somme per incapienza 
 
  1. Le riduzioni che non trovano capienza nel fondo sperimentale  di
riequilibrio, nonche' nei trasferimenti erariali, saranno  comunicate
all'Agenzia delle Entrate per il recupero, secondo quanto  prescritto
dal richiamato dall'art. 16, comma 7  del  decreto-legge  n.  95  del
2012. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 ottobre 2012 
 
                                             Il Ministro: Cancellieri