Art. 10 
 
                        Bilancio pluriennale 
 
  1. Il bilancio pluriennale e' elaborato, in termini di competenza e
di cassa, con  le  stesse  modalita'  di  cui  all'art.  4.  Esso  si
riferisce ad un periodo non inferiore a tre anni e  viene  aggiornato
annualmente. 
  2. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere
le entrate e ad effettuare spese.