Art. 12 
 
        Accertamento, riscossione e versamento delle entrate 
 
  1. Per la riscossione delle entrate eventuali della Corte dei conti
sono istituiti: 
  a) un conto corrente  postale  intestato  alla  tesoreria  centrale
dello  Stato,  sul  quale  affluiscono  i  versamenti  effettuati  da
soggetti privati; 
  b) un conto di tesoreria intestato alla Corte dei conti, sul  quale
affluiscono   i   versamenti   effettuati    da    altre    pubbliche
amministrazioni. 
  2. I servizi e gli uffici che accertano il diritto alla riscossione
di somme a qualsiasi titolo dovute, invitano i debitori a  provvedere
ai relativi versamenti sui conti di cui al comma 1 e, entro il giorno
10 del mese successivo, trasmettono copia  della  richiesta  e  delle
eventuali ricevute di pagamento  pervenute  alla  Direzione  generale
programmazione e bilancio. 
  3. La  Direzione  generale  programmazione  e  bilancio  riceve  la
documentazione inviata dai  servizi  di  BancoPosta  operanti  presso
Poste italiane  Spa  relativa  ai  versamenti  effettuati  sul  conto
corrente postale di cui al comma 1, lettera  a),  e  dalla  tesoreria
centrale, la  situazione  giornaliera  e  l'estratto  conto  mensile,
relativi al conto di cui alla lettera b) stesso comma. 
  4. Su richiesta della Direzione generale programmazione e bilancio,
la tesoreria centrale dello Stato preleva le somme affluite sul conto
corrente postale, curandone il versamento sul conto  di  tesoreria  e
trasmettendone la relativa quietanza. 
  5. Per la determinazione e  riscossione  dei  diritti  connessi  al
rilascio di copie di atti giudiziari, nonche'  di  atti  e  documenti
amministrativi si applicano le disposizioni vigenti in materia.