Art. 12 Accertamento, riscossione e versamento delle entrate 1. Per la riscossione delle entrate eventuali della Corte dei conti sono istituiti: a) un conto corrente postale intestato alla tesoreria centrale dello Stato, sul quale affluiscono i versamenti effettuati da soggetti privati; b) un conto di tesoreria intestato alla Corte dei conti, sul quale affluiscono i versamenti effettuati da altre pubbliche amministrazioni. 2. I servizi e gli uffici che accertano il diritto alla riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute, invitano i debitori a provvedere ai relativi versamenti sui conti di cui al comma 1 e, entro il giorno 10 del mese successivo, trasmettono copia della richiesta e delle eventuali ricevute di pagamento pervenute alla Direzione generale programmazione e bilancio. 3. La Direzione generale programmazione e bilancio riceve la documentazione inviata dai servizi di BancoPosta operanti presso Poste italiane Spa relativa ai versamenti effettuati sul conto corrente postale di cui al comma 1, lettera a), e dalla tesoreria centrale, la situazione giornaliera e l'estratto conto mensile, relativi al conto di cui alla lettera b) stesso comma. 4. Su richiesta della Direzione generale programmazione e bilancio, la tesoreria centrale dello Stato preleva le somme affluite sul conto corrente postale, curandone il versamento sul conto di tesoreria e trasmettendone la relativa quietanza. 5. Per la determinazione e riscossione dei diritti connessi al rilascio di copie di atti giudiziari, nonche' di atti e documenti amministrativi si applicano le disposizioni vigenti in materia.